TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2012-12-13, n. 201201180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2012-12-13, n. 201201180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201201180
Data del deposito : 13 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00710/2012 REG.RIC.

N. 01180/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00710/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2012, proposto da:
IA LL, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Mario Labate, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Vitale in Catanzaro, via Eraclea, 20;



contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, presso la quale è domiciliato in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'ottemperanza formatasi sul decreto decisorio n 1055/10 emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente che la Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo il ricorso dalla medesima proposto, diretto ad ottenere il riconoscimento all’equa riparazione ex art. 3 legge n. 89/2001, con decreto n. 1055/10 del 27 maggio 2010 depositato il 30 giugno 2010, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 5.250,00 a titoli di danni non patrimoniali oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, alle spese del procedimento, liquidate in euro 1.150,00 di cui euro 50,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari, otre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore.

Precisa la ricorrente che il detto decreto è stato munito di formula esecutiva ed in tale forma è stato notificato in data 22 settembre 2010 al Ministero della Giustizia; lo stesso decreto non è stato impugnato nel termine di cui all’art. 327 cpc, come attestato dalla Cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro il 27 giugno 2012.

L’Amministrazione non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto, né ad avviare la procedura di liquidazione.

Persistendo l’inadempimento del Ministero resistente, la ricorrente

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