TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-12-22, n. 201401104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-12-22, n. 201401104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201401104
Data del deposito : 22 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00695/2014 REG.RIC.

N. 01104/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00695/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S C, rappresentato e difeso dall'avv. E Z, con domicilio eletto presso Paolo Mazzei in Cagliari, Via Enrico Costa 36;

contro

-COMUNE DI TEULADA, rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto presso P F in Cagliari, Via Sonnino N.37;
Comune di Teulada Settore Oo.Pp. Manutenzioni;

-ARGEA - Agenzia Reg.Le Per il Sostegno in Agricoltura, rappresentato e difeso dagli avv. A L N, F C, con domicilio eletto presso Argea -Sardegna Ufficio Legale in Cagliari, Via Caprera N. 8;

nei confronti di

D S, rappresentato e difeso dagli avv. M Gla Pirisi, Gianluca Calistri, Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso M Gla Pirisi in Cagliari, Via Alghero N.54;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI, rappresentato e difeso dall'avv. E Z, con domicilio eletto presso Paolo Mazzei in Cagliari, Via Enrico Costa 36;

per l'annullamento

- della determinazione 511 del 15.7.2014, emessa dal Comune di Teulada, avente ad oggetto i lavori di “ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi - P.S.R. 2007/2013 Misura 226, azione I”, con la quale è stata disposta la revoca dell’ incarico progettazione al ricorrente (Perito Agrario) con affidamento del servizio ad altro tecnico (Agronomo), il contro interessato Sioni;

- della nota 005888 del 3.7.2014, emessa dall'Argea, con la quale veniva comunicato al Comune di Teulada che i soli tecnici abilitati alla presentazione del progetto erano i dottori Agronomi e Forestali;

- del silenzio del comune di Teulada nei confronti della comunicazione informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243 bis D.Lgs 163/2006, notificata al Comune a mezzo pec il 4.8.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teulada e di Argea - Agenzia Regionale per il sostegno in Agricoltura- e di D S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori avv.ti Zechini, Franceschi, Cuccuru e Pirisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto della controversia è l’ <Affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e affidamento del servizio tecnico in relazione a “lavori di ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi PSR 2007/2013, Misura 226 – Azione 1”>.

Il compenso per l’affidamento complessivo della progettazione era pari ad euro 14.850,87, oltre iva e contributi previdenziali , così suddiviso:

-3.569 per la progettazione “preliminare”;

-2.427 per la progettazione “esecutiva”;

-5.997 per la direzione “lavori”;

-2.855 per “misura e contabilità dei lavori”.

L’incarico è stato affidato il 6.3.2014 al professionista che aveva offerto un ribasso del 31,50%.

Ad incarico iniziato (progettazione preliminare già svolta) è intervenuta ad oltre 4 mesi di distanza, il 22.7.2014, la “revoca” dell’incarico da parte del Comune di Teulada (sollecitata da Argea, pena il rigetto ed il ritiro del finanziamento al Comune) in quanto è stato ritenuto che il “perito agrario” incaricato non avrebbe avuto la professionalità necessaria, ritenendo che la competenza in materia fosse propria dei soli “Dottori Agronomi o Dottori Forestali” .

Contestualmente alla revoca è stato disposto dal Comune il nuovo incarico in favore del dottore Agronomo D S (secondo classificato in graduatoria).

Con ricorso notificato e depositato nell’agosto 2014 è stata impugnata dall’interessato la “revoca” dell’incarico, effettuata dal Comune, con la formulazione delle seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008 – violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per difetto del presupposto – difetto di istruttoria – carenza assoluta di motivazione – contraddittorietà ed illogicità manifeste – travisamento e sviamento – violazione del principio di concorrenza – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 lett. b) della L. 28.3.1968 n. 434, come sostituito dall’art. 2 della L. 54 del 1991 e dell’art. 2 comma 1 lett. b) e c) della L.

7.1.1976 n. 3, come sostituito dall’art. 2 della L. n. 152 del 1992;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 134 del Codice 163/2006 – violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento – eccesso di potere per difetto di presupposti.

Con il ricorso l’interessato ha inoltre richiesto risarcimento dei danni per l’importo complessivo di euro 18.842,78, pari al compenso per l’esecuzione della progettazione (calcolato con IVA e oneri previdenziali).

Successivamente è stato notificato e depositato nel settembre 2014 anche “intervento ad adiuvandum” da parte del Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, finalizzato a sostenere l’accoglimento del ricorso, affermando la competenza della categoria per l’esecuzione del progetto, riproponendo i vizi contenuti nella prima censura del ricorso. In tale atto di intervento si evidenzia che in altre Regioni (ad esempio in Lombardia) l’accesso alle misure in questione viene effettuato nell’osservanza del citato Regolamento comunitario 800/2008.

Il Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati era stato già coinvolto, dal Comune, anche in corso di procedimento, esprimendo un parere il 27.6.2014 favorevole alla tesi della competenza dei periti agrari.

Nella Camera di consiglio del 17.9.2014 la domanda cautelare è stata accolta, con la seguente motivazione:

“Visto l’art. 2 della L. 21.2.1991 n. 54 (Ordinamento della professioni del perito agrario), che ha modificato la precedente L. 28.3.1968 n. 434, ed in particolare le lettere b) , d) o), che caratterizzano la figura professionale del perito agrario con l’assegnazione competenze nell’ambito del limite delle <medie aziende>
agricole;

Visto l’ Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 6.8.2008 (inerenti gli aiuti in favore alle PMI) che all’art. 2 concretizza la “definizione” di microimpresa, piccola e media imprese, utilizzando parametri riferiti al numero degli impiegati e al fatturato;

vista la pronunzia di questo TAR n. 44/2013 che interpreta la norma sulle competenze professionali dei periti agrari (accogliendo il ricorso in materia di “ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”, inerente la stessa Misura 226);

Considerato che nel caso di specie l’intervento di progettazione si riferisce all’esecuzione di lavori per un numero di occupati inferiore a 10 e che come tale risulterebbe qualificato come “microimpresa” (in sede di Regolamento comunitario);

ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile avendo l’Amministrazione comunale revocato l’incarico al ricorrente (e già in corso di esecuzione) con assegnazione ad altro professionista.

Con fissazione dell’udienza di merito al 17.12.2014”

***

Con MOTIVI AGGIUNTI notificati e depositati nell’ottobre 2014 l’impugnazione è stata estesa ai seguenti atti:

-al parere interno dell’ufficio legale Argea del 19.7.2014;

-alla nota di trasmissione Argea del 19.8.2014 di comunicazione del suddetto parere al Collegio Periti Agrari;

-alla comunicazione del 23.9.14 del Comune di Teulada all’interessato a seguito della diffida ad adempiere all’ordinanza cautelare emessa dal TAR.

In particolare sono state formulate, con i motivi aggiunti, le seguenti censure:

3) riproposizione del primo motivo di ricorso;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 134 del Codice 163/2006 – violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento – eccesso di potere per difetto di presupposti – violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 10 del codice 163/2006 e dell’art. 120 comma 4 del c.p.a.

Con i motivi aggiunti il ricorrente ha richiesto anche il risarcimento dei danni per l’importo pari ad euro 14.850,87 (5.997, relativi alla progettazione preliminare ed esecutiva, ed 8.853 a titolo di risarcimento danni), oltre iva e contributi previdenziali, nonché 10.000 euro per il danno curriculare subito, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 123 c.p.a. e con rimborso dei contributi unificati pagati (euro 4.000).

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Teulada che l’ Argea, chiedendo il rigetto del ricorso. Argea evidenzia anche che il Regolamento 800/2008 è stato abrogato da altro regolamento del 17.6.2014.

Con memoria conclusionale depositata il 29.11.2014 il ricorrente ha ribadito la richiesta di annullamento della disposta revoca, rinnovando la richiesta di risarcimento dei danni per l’ammontare di euro 14.850,87 (di cui 5.997,47 per la progettazione preliminare ed esecutiva;
euro 8.853,41 a titolo di risarcimento danni) più iva e contributi previdenziali, oltre al risarcimento curriculare quantificabile in euro 10.000, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 123 c.p.a, e con ripetizione dei contributi unificati per euro 4.000.

All’udienza del 17 dicembre 2014, dopo discussione, il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

L’art. 2 della L. 21.2.1991 n. 54 “Ordinamento della professioni del perito agrario”, -che ha modificato la precedente L. 28.3.1968 n. 434, ed in particolare le lettere b) , d), o)-, definisce la figura professionale del “perito agrario” assegnando specifiche competenze nell’ambito delle <piccole e medie aziende>
agricole.

In particolare l’art. 2 dispone che “Formano oggetto della professione di “perito agrario”:

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, <LIMITATAMENTE ALLE MEDIE AZIENDE>, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, <INERENTI LE PICCOLE E MEDIE AZIENDE>
e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo <LIMITATAMENTE ALLE MEDIE AZIENDE>.”

L’ Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 6.8.2008 (concernente gli aiuti in favore alle piccole e medie imprese –PMI-) all’art. 2 concretizza la “definizione” di <microimpresa>, <piccola impresa>
e <media impresa>, utilizzando parametri riferiti (solo) al “NUMERO DEGLI IMPIEGATI” e al “FATTURATO”.

In particolare il Regolamento comunitario sub art. 2 dell’Allegato I, rubricato “Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le CATEGORIE DI IMPRESE” stabilisce:

-“all’interno della categoria delle PMI, si definisce <MICROIMPRESA>
un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

-“all’interno della categoria delle PMI, si definisce <PICCOLA IMPRESA>
un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro”;

-“alle <MEDIE IMPRESE>
(PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”.

Il Documento (doc. 10 fascicolo ricorrente) chiarisce (cfr. “legenda”) che “i riferimenti normativi per individuare la classe dimensionale sono l’Allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008, relativo alla definizione di PMI e gli Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato PER IL

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