TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202207699

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202207699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207699
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 07699/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00045/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2021, proposto da
M M, P M, rappresentati e difesi dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1037/2015, depositata in cancelleria il 26.5.2015, spedita in forma esecutiva in data 26 febbraio 2016, notificata al Ministero della Salute in data 20.2.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Napoli ha condannato il Ministero della salute al pagamento della somma di euro, con la quale il suddetto Tribunale ha condannato il Ministero resistente al pagamento - rispettivamente - di Euro 16.049,24 oltre agli interessi nella misura di legge da calcolarsi con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei di essi al soddisfo a favore del Sig. M M, nonché di Euro 1.775,00 oltre IVA, CPA e spese generali a favore dell'Avv. P M quale procuratore antistatario del citato Sig. M M.

Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il titolo per il quale parte ricorrente agisce nel presente giudizio risulta infatti passato in giudicato, come da come da attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Torre annunziata apposta in data 15.5.2019. Detta sentenza, spedita in forma esecutiva in data 26 febbraio 2016, è stata notificata al Ministero della Salute – rispettivamente - in data 21.3.2016 (Avv. P M) e 24.3.2016 (Sig. M M).

E’ dunque trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza n. 1210/19 ex art. 14 del D.L. 669/1996 e tuttavia il Ministero non risulta aver adempiuto la sua obbligazione.

Deve pertanto condannarsi l’amministrazione al pagamento di quanto dovuto secondo la sentenza del giudice ordinario in epigrafe a favore del ricorrente, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia, salvo quanto eventualmente medio tempore versato.

Deve inoltre nominarsi fin da ora, in caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta, indicato nella persona del Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi