TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-02, n. 201501876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-02, n. 201501876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501876
Data del deposito : 2 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12414/2000 REG.RIC.

N. 01876/2015 REG.PROV.COLL.

N. 12414/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12414 del 2000, proposto da:
Del G D, rappresentato e difeso dall’Avv. G C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Emilia n. 81;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore ;

nei confronti di

Speranza Francesco, Teolis Nicola e Iacuzio Raffaele, nessuno dei quali costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della graduatoria generale del concorso per l’avanzamento a scelta, per esami, per l’anno 1998, per la nomina di 1000 marescialli aiutanti s.UPS dell’Arma dei Carabinieri;

in parte qua del verbale n. del 23.2.1999, avente ad oggetto la “definizione dei criteri da seguire nella valutazione dei titoli dei concorrenti e le modalità delle prove concorsuali” , a firma dei componenti della Commissione giudicatrice per l’avanzamento a scelta, per esami, per l’anno 1998, per la nomina di 1000 marescialli aiutanti s.UPS dell’Arma dei Carabinieri;

- del D.M. del 3.5.1996, con il quale sono state approvate le procedure l’avanzamento a scelta, per esami, al grado di marescialli aiutanti s.UPS dell’Arma dei Carabinieri;

- del decreto del Ministero della Difesa – Direzione generale per i Sottufficiali e i Militari di Truppa dell’Esercito – III Divisione – III Sezione del 28.5.1996;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Data comunicazione a verbale in ordine alla sussistenza di possibili profili di inammissibilità, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1 - Il ricorrente, in possesso, al momento della proposizione del ricorso, del grado di maresciallo capo dei Carabinieri (a decorrere dal 9.11.1995: era risultato 6° su 568 nella relativa graduatoria di merito), con il presente ricorso impugna la graduatoria relativa all’avanzamento, per titoli ed esami, al grado di maresciallo aiutante s.UPS dei Carabinieri per l’anno 1998 (i posti erano 1000), nella quale non è risultato inserito in posizione utile, nonché il verbale della Commissione di concorso, individuato in epigrafe, recante i criteri per la valutazione dei titoli.

2 - I motivi di doglianza dedotti sono i seguenti.

I) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241, anche in relazione all’art. 97, 1° comma, Cost.).

Il verbale impugnato precisa che concorrono alla determinazione del punteggio finale le specializzazioni, le qualificazioni ed i corsi frequentati dai candidati, ma, mentre alcuni sarebbero stati individuati con i relativi punteggi, per gli altri la determinazione dei punteggi sarebbe rimessa all’equo apprezzamento della Commissione.

Anche per gli incarichi ricoperti, le attività di comando, i precedenti di carriera, a ciascun membro della Commissione era dato di attribuire un punteggio compreso fra un minimo di 0,05 ed un massimo di 0,500 trentesimi, “valutando il complesso degli elementi che caratterizzano professionalmente ogni incarico” .

In ricorso sono, perciò, censurati i criteri, i quali rimetterebbero alla piena discrezionalità della Commissione l’individuazione dei coefficienti numerici da assegnare a ciascun titolo, mentre i criteri di scrutinio avrebbero dovuto essere fissati previamente.

In tal modo si sarebbe determinata la disparità di trattamento tra candidati, atteso che, non solo a titoli differenti sarebbe stato attribuito discrezionalmente identico punteggio, ma altresì a corsi, specializzazioni, qualificazioni, incarichi, precedenti di carriera ed attività di comando minori sarebbe stato riconosciuto un punteggio di gran lunga superiore rispetto a titoli ben più impegnativi.

Il ricorrente sarebbe stato estromesso dall’impugnata graduatoria nonostante fosse in possesso di titoli ben superiori a quelli di altri candidati, risultati invece vincitori.

Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che il ricorrente sarebbe iscritto in ruolo in posizione antecedente rispetto ad altri concorrenti collocatisi utilmente nella graduatoria qui contestata;
lo stesso nelle precedenti valutazioni per l’avanzamento sarebbe stato “sempre valutato, per meriti e titoli con maggiore e migliore considerazione rispetto ad altri colleghi, tanto da precederli nel ruolo” .

II) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del verbale n. 1 del 23.2.1999.

Il ricorrente non si è collocato utilmente in graduatoria “per uno scarto di punti” che lo stesso si riservava “di esaminare e contrastare all’esito dell’accesso alla documentazione, per il cui esercizio (era) già stata presentata specifica istanza” .

III) Eccesso di potere per incongruità ed insufficienza della motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, sviamento.

I titoli dovrebbero essere valutati singolarmente. Proprio in quanto nella specie ciò non sarebbe avvenuto, vi sarebbe stata violazione di tale principio ed al ricorrente non sarebbe stato riconosciuto il giusto punteggio in relazione ai suoi titoli di servizio.

IV) Mancata verbalizzazione dei voti attribuiti al ricorrente dai singoli commissari.

3 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

4 - Il presente ricorso è stato poi dichiarato perento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle norme transitorie di cui all’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010, con il decreto n. 20392 del 24.9.2013.

4.1 - Tempestivamente, ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione normativa, è stata depositata in Segreteria e notificata alla controparte la dichiarazione di interesse ad una decisione nel merito sul ricorso da parte del ricorrente.

4.2 - Perciò, con il decreto n. 7551 del 15.4.2014, è stato revocato il predetto decreto di perenzione n. 20374/2013, con reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

5 - Nella pubblica udienza del 9.12.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6 - Il ricorso deve dichiarasi inammissibile, in quanto caratterizzato da genericità e mancante della cd. prova di resistenza.

Va detto in proposito che in ricorso si evidenziano i titoli di servizio in possesso del ricorrente, nonché i corsi dallo stesso seguiti, la posizione ricoperta nei precedenti avanzamenti ed il giudizio di eccellente riportato a partire dal 1992, senza suffragare tutte queste dichiarazioni con documentazione a corredo.

Inoltre, in relazione alla selezione per avanzamento al grado di maresciallo aiutante s.UPS dei Carabinieri per l’anno 1998, il ricorrente allega una parziale graduatoria, ma non si premura neppure di porre in evidenza la propria posizione ed il punteggio dallo stesso conseguito, nonché lo scarto sussistente rispetto al candidato ivi utilmente posizionatosi per ultimo.

Lo stesso non mette neppure in evidenza quali sarebbero i titoli non idoneamente riconosciuti e non rimarca l’eventuale loro rilevanza e, contestando la circostanza che colleghi, di cui non indica i nominativi, in ruolo in posizione deteriore rispetto alla sua avrebbero nella specie ottenuto una posizione favorevole, conseguendo l’avanzamento, non considera che la procedura in esame si basava, oltre che sulla valutazione dei titoli, le cui modalità sono qui censurate in modo del tutto generico, altresì su esami, vale a dire su tests, alla cui rilevanza, rispetto al punteggio finale, non si fa neppure un minimo cenno.

Il ricorrente, perciò, si limita a contestare la mancata specificazione ex ante dei criteri per la valutazione di alcuni titoli, senza preoccuparsi di fornire la prova di resistenza, senza cioè dare prova di un concreto interesse qualificato a censurarli, che si rinverrebbe ove una loro completa individuazione a priori ed una previsione di corretta attribuzione di punteggio avrebbero potuto consentirgli di conseguire una posizione utile in graduatoria.

In conclusione, per i motivi suesposti, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

7 - La peculiarità del caso in esame induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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