TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-03-04, n. 201900666

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-03-04, n. 201900666
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201900666
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2019

N. 00666/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01670/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2018, proposto da:
Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio digitale all’indirizzo di pec vincenzopalomba@ordineavvocatiroma.org, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. S C in Palermo, via Galletti n. 111;

contro

Il Comune di Camporeale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 5138/2017 – R.G. N. 13702/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30/08/2017 e depositato in Cancelleria in pari data, notificato in data 18/09/2017 al Comune di Camporeale, dichiarato esecutivo in data 2 febbraio 2018 e rinotificato al Comune di Camporeale in forma esecutiva in data 21/03/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la documentazione e la memoria depositate dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2704/2018, e visto il relativo adempimento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Nessuno presente alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5138/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30 agosto 2017 e depositato in pari data, con il quale è stato ingiunto al Comune di Camporeale il pagamento delle somme ivi specificate.

Il decreto, non opposto e divenuto definitivo, è stato notificato con formula esecutiva.

A fronte della perdurante inottemperanza del Comune di Camporeale, parte ricorrente ha, pertanto, chiesto a questo Tribunale che - in accoglimento del proposto mezzo di tutela - adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi;
con nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, e vittoria di spese.

Con lo stesso mezzo parte ricorrente ha chiesto la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione;
nonché, la condanna dell’ente al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 112, co. 3, cod. proc. amm..

B. – Il Comune di Camporeale, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito.

C. – Con ordinanza collegiale istruttoria n. 2704/2018 (adempiuta) sono stati disposti incombenti a carico della parte ricorrente.

D. – Alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019, nessuno presente per la parte ricorrente, come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.

E. – Il ricorso è fondato solo in parte, secondo quanto appresso precisato.

Deve innanzi tutto osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti, o confermati in sede di opposizione (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045;
19 marzo 2007 n. 1301;
Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
31 maggio 2003 n. 7840;
nonché Cass., Sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083;
Sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza;
condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609;
Sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

Nel rilevare, in base alla documentazione in atti, che il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione - dichiarato definitivamente esecutivo - è stato munito di formula esecutiva e notificato al Comune nel rispetto di quanto disposto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Camporeale, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna dell’ente al pagamento di somme a titolo di rivalutazione ai sensi dell’art. 112, co. 3, cod. proc. amm., atteso che il maggior danno di cui all’art. 1224, co. 2, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva esclusivamente nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, mentre al di fuori di tale meccanismo presuntivo deve essere provato in modo specifico dalla parte che ne chiede il ristoro (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2012, n. 4959;
T.A.R. Sicilia, Sez. I, 23 novembre 2016, n. 2736;
27 maggio 2016, n. 1317;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2521).

Nel caso di specie, la richiesta di rivalutazione monetaria è priva di tale supporto probatorio.

Non può trovare accoglimento neppure la domanda, con la quale parte ricorrente ha chiesto gli ulteriori interessi e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione, quest’ultima ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e) cod. proc. amm..

Invero, poiché il decreto ingiuntivo di cui si chiede l’esecuzione ha condannato l’ente debitore a pagare gli interessi “come da domanda” - e, pertanto, gli interessi calcolati al saggio di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 sino al saldo effettivo (v. ricorso per decreto ingiuntivo, in atti) - tale titolo comporta la decorrenza degli interessi e l’applicazione di una misura considerevolmente più alta rispetto agli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. (cfr. art. 8 del d. lgs. n. 231/2002): la fissazione di un’ulteriore somma di denaro si sostanzierebbe, pertanto, in una misura manifestamente iniqua.

F. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto parzialmente fondato, deve essere accolto quanto all’azione di ottemperanza;
per contro, deve essere respinto quanto alla domanda proposta ai sensi degli articoli 112, co. 3, e 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato, e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in interesse, con spese a carico del Comune di Camporeale.

G. – Tenuto conto della parziale soccombenza, le spese del giudizio vanno per metà compensate, e per la restante metà sono poste a carico del Comune intimato, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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