TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-03-04, n. 201900666
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2019
N. 00666/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2018, proposto da:
Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio digitale all’indirizzo di pec vincenzopalomba@ordineavvocatiroma.org, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. S C in Palermo, via Galletti n. 111;
contro
Il Comune di Camporeale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 5138/2017 – R.G. N. 13702/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30/08/2017 e depositato in Cancelleria in pari data, notificato in data 18/09/2017 al Comune di Camporeale, dichiarato esecutivo in data 2 febbraio 2018 e rinotificato al Comune di Camporeale in forma esecutiva in data 21/03/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la documentazione e la memoria depositate dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2704/2018, e visto il relativo adempimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore il consigliere dottoressa M C;
Nessuno presente alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5138/2017, emesso dal Tribunale di Palermo in data 30 agosto 2017 e depositato in pari data, con il quale è stato ingiunto al Comune di Camporeale il pagamento delle somme ivi specificate.
Il decreto, non opposto e divenuto definitivo, è stato notificato con formula esecutiva.
A fronte della perdurante inottemperanza del Comune di Camporeale, parte ricorrente ha, pertanto, chiesto a questo Tribunale che - in accoglimento del proposto mezzo di tutela - adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi; con nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, e vittoria di spese.
Con lo stesso mezzo parte ricorrente ha chiesto la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione; nonché, la condanna dell’ente al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 112, co. 3, cod. proc. amm..
B. – Il Comune di Camporeale, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito.