TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-01-24, n. 201700170
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Pubblicato il 24/01/2017
N. 00170/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01826/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2016, proposto da:
Viastrada S.a.s. di C T &C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C D P e M B, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale
contro
S.A.T.A.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati U G e M S, domiciliata presso la Segreteria del Tribunale
nei confronti di
Sibar S.r.l., G &M Lavori S.r.l. e Marchi S.r.l. a socio unico, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato G D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Chiossetto 18 - Studio Fornari;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara "A21 INV/02/15 - Procedura aperta per l'appalto di esecuzione degli interventi di riqualificazione barriere di sicurezza e rinforzo dei pulvini Viadotto Staffora" in favore del Raggruppamento Temporaneo composto dalle Imprese controinteressate, adottato il 21.06.2016 e comunicato in pari data;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi compresi:
1. il verbale n. 6 relativo alla seduta del 13.06.2016, recante aggiudicazione provvisoria della gara;
2. il verbale n. 4 relativo alla seduta pubblica del 10.05.2016, recante ammissione del RTI controinteressato al prosieguo della gara;
3. ogni altro atto, verbale di gara e provvedimento nella parte in cui la stazione appaltante non ha provveduto ad escludere il RTI controinteressato;
- e, ove occorrente, per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove lo stesso venga o sia stato stipulato, e con espressa istanza della ricorrente a voler subentrare nello stesso;
- e in via di risarcimento, per il riconoscimento della spettanza in favore della ricorrente dell'aggiudicazione e dell'acquisizione della commessa, ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento del risarcimento per equivalente monetario, da quantificarsi nel caso in corso di causa, previo accertamento e dichiarazione della nullità della clausola del bando di gara - punto VI.4.1 - individuante nel TAR Piemonte l'Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.T.A.P. S.p.A. e di Sibar S.r.l. e di G &M Lavori S.r.l. e di Marchi S.r.l. a socio unico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il primo agosto 2016 Viastrada S.a.s. ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva della gara descritta in epigrafe al raggruppamento di imprese controinteressato.
In particolare, la società ricorrente ha contestato la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura ad evidenza pubblica in cui la ricorrente stessa si è classificata seconda, evidenziando che la stazione appaltante avrebbe dovuto rilevare la mancata iscrizione di Marchi S.r.l. (mandante del raggruppamento controinteressato) all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L. n. 190 del 2012.
Secondo le argomentazioni addotte dalla ricorrente, le attività da affidare in appalto (interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza e rinforzo dei pulvini di un viadotto) sarebbero state riconducibili a quelle elencate dall’art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 e avrebbero dovuto obbligare la mandante del raggruppamento aggiudicatario a possedere o quanto meno richiedere l’iscrizione alla cd. white list.
Si sono costituiti Satap S.p.A. e le società del raggruppamento aggiudicatario, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare con la seguente motivazione: “Ritenuto che la competenza territoriale appartiene a questo Tribunale, in ragione del disposto di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. (lavori da eseguire in provincia di Pavia);
che il ricorso pare infondato, in quanto risultano persuasive le osservazioni della difesa della resistente in ordine alla non riconducibilità delle attività svolte e da svolgere in via esclusiva da parte di Marchi S.r.l. nell’esecuzione dell’appalto de quo a nessuna delle attività ricomprese nell’elenco tassativo di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, con conseguente non obbligatorietà dell’iscrizione alla cd. white list (…)”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2017.
Preliminarmente, occorre ribadire la competenza territoriale inderogabile di questo Tribunale, nei termini già evidenziati in fase cautelare;i lavori oggetto di affidamento sono infatti da eseguire, nella loro totalità, in provincia di Pavia, e quindi l’effetto degli atti impugnati è limitato al solo ambito territoriale della Regione Lombardia.
Nel merito, il ricorso è infondato, secondo le motivazioni già espresse in fase cautelare, cui occorre soggiungere le seguenti considerazioni.
Da un punto di vista fattuale, risulta dalla visura camerale che Marchi S.r.l. ha per oggetto lo svolgimento di attività edilizia, e, in particolare, l’installazione e rimozione di reti di recinzione, barriere di sicurezza, l’esecuzione di segnaletica e la progettazione e manutenzione dei suddetti dispositivi di sicurezza stradale.
Come è facilmente desumibile da un mero confronto letterale, nessuna delle attività sopra indicate è coincidente con le attività elencate dall’art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;noli a freddo di macchinari;fornitura di ferro lavorato;noli a caldo;autotrasporti per conto di terzi;guardiania dei cantieri).
D’altra parte, la stazione appaltante ha richiesto e ottenuto dalla Prefettura di Alessandria un’informativa antimafia pienamente liberatoria con validità annuale e decorrenza dal 30 novembre 2015.
Da un punto di vista più strettamente giuridico, risulta convincente la tesi (seguita, in realtà anche nello stesso precedente invocato dalla ricorrente: Tar Campania, sent. n. 1511/2016) secondo cui le attività elencate nell’art. 1, comma 53 della L. n. 190/2016 sono tassative e devono essere svolte in via esclusiva dalla società cui si riferisce il corrispondente obbligo di iscrizione.
Tale tesi è coerente con la natura eccezionale dell’obbligo imposto, una volta inteso come vincolante per la stazione appaltante (con conseguente deroga, per ragioni di ordine pubblico, al principio della libertà di impresa), e con la particolare tipologia di attività ricomprese nella disciplina settoriale sottoposta a più stringenti vincoli (tutte attività di fornitura, trasporti e noli, fatta eccezione per la guardiania dei cantieri), attività per loro natura più esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.
Ne deriva che non sussisteva a carico di Marchi S.r.l. (mandante del raggruppamento aggiudicatario) alcun obbligo di iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura, ai sensi dell’art. 1, comma 52 della L. n. 190 del 2012;il raggruppamento controinteressato ha pertanto legittimamente conseguito l’aggiudicazione dei lavori.
L’accertata legittimità dei provvedimenti impugnati comporta il rigetto integrale del ricorso;le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.