TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-21, n. 202204790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-21, n. 202204790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204790
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 04790/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11030/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11030 del 2014, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Patete, con domicilio eletto presso lo studio UC GR in Roma, via Filippo Corridoni, 25;



contro

Ministero della Giustizia - Dap, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del verbale del Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia n -OMISSIS-recante valutazione negativa in relazione alla rinnovazione degli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di -OMISSIS--OMISSIS-con decorrenza 1° gennaio 1998;

- dei provvedimenti antecedenti e correlati, quali i “Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione a ruolo aperto alle qualifiche di direttore coordinatore di istituto Penitenziario (IX q.f.) di direttore coordinatore di servizio sociale (IX q.f.) e di direttore medico coordinatore (IX q.f.) da adottarsi per il triennio 1997/1999” predisposti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del -OMISSIS-e pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, n. -OMISSIS-;

nonché per l’accertamento

del diritto del-OMISSIS-ad essere promossa sulla scorta delle censure addotte, a ruolo aperto per merito comparativo nella qualifica di -OMISSIS-(IX q.f.), con decorrenza dal 1° gennaio 1998, o, in subordine, di essere nuovamente scrutinata sulla scorta dei rinnovati criteri di massima ed operativi che verranno formulati dall’Amministrazione per la promozione dei -OMISSIS-(VIII q.f.) a ruolo aperto per merito comparativo nella qualifica di -OMISSIS-(IX q.f.) con effetto e decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I.1 - Con il presente ricorso, -OMISSIS-, assunta nell’Amministrazione Penitenziaria con inquadramento nell’ottava qualifica funzionale e profilo professionale di -OMISSIS-a decorrere dal -OMISSIS-ede l'annullamento del verbale del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia n. 123 relativo alla -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata non idonea alla promozione alla qualifica di "-OMISSIS-con decorrenza dal 1° gennaio 1998. L'interessata impugna, inoltre, i " Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione a ruolo aperto alle qualifiche di Direttore coordinatore di Istituto Penitenziario (IX q.f.) ... da adottarsi per il triennio 1997 – 1999 ”, predisposti dal C.d.A. del Ministero della Giustizia nella seduta del -OMISSIS-e pubblicati sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. -OMISSIS-.

I.2. - -OMISSIS- è stata ammessa a partecipare allo scrutinio comparativo per la promozione alla qualifica di -OMISSIS-(IX q.f.), a seguito di un contenzioso instaurato dalla stessa dinanzi al giudice amministrativo, nell’ambito del quale è stato affermato che, sulla base dell’equiparazione tra direttore di istituto penitenziario e commissario capo della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 40 della legge 395/1990, il personale dell'amministrazione penitenziaria con qualifica di direttore di istituto penitenziario – conseguita sulla base di un pubblico concorso, per la partecipazione al quale non è richiesta alcuna anzianità nella carriera direttiva ma il possesso di requisiti diversi, quali il diploma di laurea e il diploma di specializzazione post-laurea - è promosso alla qualifica di -OMISSIS-sulla base di uno scrutinio a ruolo aperto per merito competitivo, cui si ha il diritto di essere ammessi una volta maturati quattro anni di servizio effettivo nell'attuale posizione, ai sensi dell’art. 37, DPR n. 335/1982.

Il periodo di quattro anni di anzianità in questo caso tiene luogo del periodo di anzianità di nove anni e mezzo nella carriera direttiva richiesto, invece, nel caso in cui alla progressione di carriera in esame si accede - non per concorso come nel caso del-OMISSIS-ma - per scaglioni di anzianità, per cui ai quattro anni di anzianità nell’ottava qualifica si somma l’ulteriore periodo di anzianità di cinque anni e mezzo di servizio nella carriera direttiva richiesto proprio per l’accesso all’ottava qualifica funzionale di commissario capo (equiparata – si ribadisce - a quella di direttore di istituto penitenziario, posseduta dal-OMISSIS-).

I.3. - Ciò premesso, nell’odierno ricorso avverso le determinazioni del C.d.A. del Ministero della Giustizia impugnate, di cui sopra, l'interessata deduce i seguenti motivi di ricorso: interesse all’impugnativa del verbale e dei criteri di massima ed operativi; violazione di legge per elusione del giudicato; violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto,

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