TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-01-26, n. 202301373
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 01373/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07550/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7550 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istru, Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OL RR, non costituito in giudizio;
Concorso dirigenti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente impugnava gli atti relativi alla procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con DDG n. 1259 del 2017 nella parte in cui non era inclusa nell’elenco. Nelle more seguivano la pubblicazione delle graduatorie finali della procedura in oggetto che venivano impugnate da parte ricorrente con motivi aggiunti.
Occorre analogamente dare atto della rinuncia al termine delle altre parti in relazione ai motivi aggiunti nuovamente proposti da parte ricorrente.
Con riferimento alle istanze istruttorie proposte la stessa, analogamente, non può trovare accoglimento in considerazione della irrilevanza della stessa ai fini della decisione dell’odierno giudizio per le argomentazioni che seguono, ferma, come detto, la possibilità della parte di proporre nuovo e autonomo ricorso.
2. Il ricorso è infondato in tutti i motivi in cui è articolato e pertanto il Collegio può essere esonerato dall’esame delle pur serie eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione.
2.1 la parte ricorrente denuncia vizi inficianti l’intera procedura concorsuale sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento; violazione del principio di unicità della prova; disparità d’accesso ai quadri di riferimento; disparità di modalità di espletamento delle prove; disomogeneità nella consultazione dei testi e nella vigilanza; contraddittoria formulazione dei quesiti della prova scritta; tardiva adozione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove; vizio di composizione delle commissioni concorsuali; inadeguatezza del supporto informatico: criticità e/o anomalie del software “cineca”; violazione dell’anonimato nella fase di abbinamento codice candidato e di scioglimento dell’anonimato; mancanza di trasparenza nelle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati scritti.
Il motivo è infondato.
Sulla presunta violazione del principio di unicità della prova a causa del rinvio che ha caratterizzato l’esperimento del concorso in Sardegna, si osserva che questa Sezione ha già respinto il relativo motivo con argomenti che vengono condivisi da questo Collegio: “ - l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, "per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio", il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardi simultaneamente tutte le sedi decentrate;
- in relazione alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale e alla conseguente asserita violazione della par condicio tra i candidati, va evidenziata la sua genericità, oltre che la carenza di prova dell'incidenza dell'eventuale lieve sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati ;” (cfr. cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 00783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030). Come già statuito con la richiamata sentenza n. 8655/2019 di questa Sezione, confermata sul punto in appello, “ le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l’improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competente autorità in Sardegna. Irragionevole sarebbe infatti risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Né la ricorrente offre, ancora principio di prova in ordine all’indebito vantaggio che a suo dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha specificato che le domande proposte alla sessione del dicembre 2018 erano diverse ”.
In ogni caso, non è stata dimostrata una lesione specifica della posizione delle ricorrenti, visto anche che il motivo è presentato come demolitorio dell’intero concorso, a conferma che le parti del presente giudizio non hanno ricevuto alcun pregiudizio specifico dallo sfasamento rilevato (e per quanto sopra rilevato non può riscontrarci un vizio dell’intera procedura).
2.2. Con ulteriore motivo viene censurata una disparità di trattamento in merito alle modalità di espletamento delle prove, nella consultazione dei testi e nella vigilanza.
Il motivo è infondato.
Come già chiarito dalla Sezione: “ Per quanto riguarda poi la censura con cui si lamenta che la procedura concorsuale è stata connotata da disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l’uso dei testi ammessi, si richiama la sentenza di questo Tribunale 8655/2019 (confermata sotto questo punto dal Consiglio di Stato) la quale ha evidenziato che questa censura è destituita dal principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.
In particolare, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.
Nel caso in esame, nessuna prova è stata data della dedotta disparità in ordine a quanto disposto dalla Commissione sulle modalità di consultazione dei testi” (cfr. Tar Lazio, III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; nonché 28 gennaio 2022, n. 1030).
2.3. Anche con riferimento alla contraddittorietà tra motivi la doglianza è priva di pregio.
Al riguardo è stato già accertato in altre pronunzie che “- relativamente alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come "casi pratici" da risolvere, rispetto al tempo assegnato, il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza; ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentt. 395 e 396 2021, sentenza della Sezione del 24 gennaio 2022, n. 783). Sempre con la richiamata sentenza n. 8655/2019 questa Sezione ha già avuto modo di statuire che in “ tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all’Amministrazione ”. In altri termini, è possibile affermare che nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite “ la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto ” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10349).
Sul punto, il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 395/2021, ha avuto modo di confermare le conclusioni cui è giunta questa Sezione, ritenendo che la specifica doglianza “ con cui si lamenta l’erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come “casi pratici” da risolvere […] si rileva che il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza ”.
Tali argomentazioni sono idonee a determinare il rigetto anche del motivo di ricorso mediante il quale la parte ricorrente deduce una disparità di difficoltà tra le prove in lingua straniera somministrate, posta la mancanza di adeguati elementi probatori in ordine alla