TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-07-18, n. 201400956
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N. 00956/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2014, proposto dalla Olivieri Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. M Z, G R, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, n. 15;
per la declaratoria della illegittimità del silenzio p.a. (ex art. 117 c.p.a.) sull’istanza di approvazione di uno studio di iniziativa privata di sistemazione urbanistica ed edilizia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata il 28 giugno 2014 con la quale il Comune di Lucera deduce, producendone copia, l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Michelangelo Pinto e Ignazio Lagrotta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene che la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato ad istanza della ricorrente, ne soddisfi integralmente l’interesse, indipendentemente dall’esito di accoglimento o di diniego, poiché si verte in materia di attività discrezionale.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.