TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2020-05-04, n. 202004588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2020-05-04, n. 202004588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004588
Data del deposito : 4 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2020

N. 04588/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13934/2018 REG.RIC.

N. 02313/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 13934 del 2018, proposto da G R, M R, A R, M R, E R, rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;



sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2020, proposto da G R, M R, rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 13934 del 2018:

della determinazione dirigenziale rep. cs/899/2018 del 3/7/2018 – prot. cs/69103/2018 del 3/7/2018 notificata il 1/10/2018, avente ad oggetto “Ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Abuso edilizio in Via Giuseppe Basile con accesso dal civico 16”;

di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

quanto al ricorso n. 2313 del 2020:

per l’opposizione avverso la cartella esattoriale n.09720200046823970000 con cui si richiede il pagamento della somma di euro 20.605,88 a titolo di sanzione per mancata demolizione di immobili abusivi.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa B B, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi;


Premesso che:

con ricorso iscritto al numero di R.G. 13934 del 2018 i Sig.ri G R, M R, A R, M R, E R – proprietari di un immobile sito in Via di Boccea n. 537 in Roma, avente accesso sia da Via di Boccea n. 537 che da Via Giuseppe Basile n.16 – hanno agito per l’annullamento della determinazione dirigenziale in epigrafe indicata, con la quale l’amministrazione comunale, in conseguenza dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. rep. CS/1391/2016 del 27/10/2016, prot. n. CS/95133/2016, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000;

nel rappresentare che all’inottemperanza del sopra indicato provvedimento demolitorio ha fatto seguito anche l’adozione da parte dell’amministrazione della determinazione di irrogazione della demolizione d’ufficio, gravata con distinto ricorso iscritto al numero di R.G. 592 del 2018, allo stato pendente innanzi a questo Tribunale, la difesa dei ricorrenti ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, censurando la lacunosità dell’istruttoria e la carenza di motivazione, stante l’indisponibilità dei beni dati in comodato ed oggetto di azioni legali intraprese per il rilascio da parte degli occupanti, l’erroneità della qualificazione delle opere da parte dell’amministrazione in quanto non rientranti nel regime del permesso di costruire e, dunque, non sanzionabili né con la demolizione né con l’irrogazione della sanzione pecuniaria, peraltro non proporzionata;

Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato;

successivamente, con ricorso iscritto al numero di R.G. 2313 del 2020 ha costituito oggetto di impugnazione anche la conseguente cartella di pagamento n.09720200046823970000, recante la pretesa pari ad euro 20.605,88 a titolo di sanzione per mancata demolizione di immobili abusivi, avverso la quale i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità per assenza dell’elemento soggettivo alla luce, in specie, della inesigibilità dell’obbligo di ottemperare alla sanzione demolitoria;

Roma Capitale si è costituita anche in tale giudizio concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato;

alla camera di consiglio del 29 aprile 2020 il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione dei ricorsi con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., omesso ogni avviso in applicazione dell’art. 84, comma 5 del d.l. n. 18 del 2020, tenuto anche conto dell’assenza di riserve ovvero di richieste, non formulate dalle parti;

Ritenuto preliminarmente:

di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante l’evidente connessione oggettiva, soggettiva e fattuale;

di chiarire che sussiste la giurisdizione di questo giudice anche relativamente all’impugnazione, con il secondo dei ricorsi riuniti, della cartella di pagamento, non essendo state articolate deduzioni avverso la procedura di riscossione bensì proposte contestazioni in ordine alla pretesa sostanziale dell’amministrazione. Come chiarito, infatti, dalla Corte regolatrice (S.U., 3 marzo 2003, n. 3149), in relazione alla esazione coattiva del credito sorto dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “sul piano della giurisdizione ed ai fini del riparto tra quella amministrativa e quella ordinaria, si riproduce la stessa scansione che si presenta, sul piano della competenza nell'ambito della giurisdizione ordinaria, tra impugnazioni del provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo e opposizioni all'esecuzione (art. 623 cod. proc. civ.), le prime di pertinenza dei giudici davanti ai quali può continuare a costituire oggetto di controversia il rapporto, le seconde attribuite in base a specifiche regole di competenza ai giudici deputati al controllo dell'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata e del rispetto delle norme che ne regolano l'esercizio”;

Ritenuto che:

i ricorsi non meritano accoglimento;

con sentenza di questo Tribunale n. 5327 del 2017 è stato rigettato il ricorso proposto dagli interessati avverso l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e tale pronuncia ha acquisito il carattere dell’incontrovertibilità a seguito del passaggio in giudicato;

resta, dunque, preclusa ogni deduzione diretta a censurare la qualificazione giuridica dell’abuso da parte dell’amministrazione, dovendosi anche evidenziare che il provvedimento con il quale è stata disposta la demolizione d’ufficio a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, sebbene impugnato dagli interessati con ricorso iscritto al numero di R.G. 592 del 2018 è, allo stato, valido ed efficace, non avendo parte ricorrente neppure formulato, in quel giudizio alcuna istanza cautelare;

l’irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce conseguenza dell’inottemperanza al provvedimento demolitorio e gli asseriti e non comprovati profili di inesigibilità dell’ordine a demolire avrebbero dovuto essere rappresentati e dedotti tempestivamente e nell’ambito delle precedenti impugnative, con l’ulteriore rilievo che la tettoia di 450 mq. risulta essere nella disponibilità dei ricorrenti, mentre con riferimento alle 7 unità abitative asseritamente occupate, manca sia la prova dell’occupazione e del relativo titolo, sia la prova di efficaci azioni intraprese per rientrare nella loro disponibilità, essendo stato prodotto unicamente un verbale di mediazione del 20 dicembre 2016 con il quale si verbalizza che parte istante (R G) “non ritiene di dover proseguire nella mediazione vista l’irregolare presenza di parte chiamata non assistita da legale”;

non è in contestazione che il Sig. G R sia il responsabile degli abusi e, comunque, nel caso di realizzazione di opere edilizie abusive, è considerato responsabile anche il proprietario, non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio, ma in virtù del suo rapporto materiale con la res;
egli è, infatti, titolare di obblighi di collaborazione attiva, tra cui rientra senz’altro la rimozione di un abuso edilizio, indipendentemente dal fatto che egli fosse o meno responsabile di tale illecito;

a fronte degli abusi sanzionati, costituiti da una sopraelevazione del fabbricato con realizzazione di ben sette unità abitative, oltre una tettoia di considerevoli dimensioni (450 mq), si palesa all’evidenza generica l’asserita sproporzione della sanzione irrogata, in assenza di qualsivoglia argomentazione incentrata sulla consistenza e le caratteristiche delle opere de quibus;

non emergono, dunque, né carenza sul piano dell’istruttoria svolta né lacune sul piano motivazionale, sicché gli atti impugnati risultano legittimamente e doverosamente adottati dall’amministrazione;

le spese di lite, compensate, relativamente al secondo dei ricorsi riuniti, nei rapporti con l’Agenzia delle entrate- riscossione, in quanto non costituita in giudizio ed in considerazione anche della natura delle censure proposte (non involgenti l’attività di riscossione di competenza di detta Agenzia), seguono nei rapporti con Roma Capitale la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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