TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2009-07-24, n. 200900819

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2009-07-24, n. 200900819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 200900819
Data del deposito : 24 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01134/1995 REG.RIC.

N. 00819/2009 REG.SEN.

N. 01134/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1134 del 1995, proposto da:
S A, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese, costituita tra la medesima Impresa S A e la società DI.MA Costruzioni Generali srl, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F S in Catanzaro, via Jannone, 43;

contro

Comune di San Marco Argentano, n.c.;

nei confronti di

Ditta C B, rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Catanzaro, via XX Settembre 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Municipale di S. Marco Argentano n. 192 del 21/3/1995 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva gara relativa ai lavori di completamento ed ampliamento della rete fognante “Ragapiedi-Fabbrica” pubblicata in data 12/4/1995 e del verbale di aggiudicazione provvisoria di gara del 21/2/1995, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ditta C B;

Viste le memorie difensive;

Vista la sentenza n. 430/2009 dichiarativa dell’interruzione del giudizio per morte dell’avv. D S;

Visto il ricorso in riassunzione depositato il 31 marzo 2009;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/07/2009 la dott.ssa A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 6 maggio 1995, e depositato il successivo 18 maggio, i ricorrenti impugnano la loro esclusione nonché la conseguente aggiudicazione della gara di appalto di lavori alla odierna controinteressata.

Le ditte ricorrenti sono state escluse dalla procedura di gara perché, pur avendo dichiarato di volersi associare, ed avendo presentato tutta la documentazione richiesta in riferimento alle singole imprese, non hanno allegato l’atto costitutivo di associazione redatto dal notaio.

Gli odierni ricorrenti deducono l’illegittimità dell’esclusione per violazione di legge, delle previsioni del bando e per eccesso di potere sotto vari profili.

Lamentano, in particolare, che tale omissione non era prevista a pena di esclusione dal bando e che, in ogni caso, la documentazione poteva essere integrata.

Si è costituita in giudizio la controinteressata che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e sotto altri profili, nonché resistendo nel merito.

Con ordinanza n. 544/95 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Il ricorso è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3 luglio 2009.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che parte ricorrente ha riassunto il giudizio nei confronti della controinteressata con la notifica, avvenuta in data 10 marzo 2009 presso la sede legale della Ditta C B, a seguito dell’interruzione, per morte del difensore costituito della suddetta impresa, dichiarata con la sentenza n. 430/09.

Il ricorso, tuttavia, è irricevibile.

Va, infatti, accolta l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla difesa della controinteressata.

L’eccezione è fondata.

Per giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, l'atto di esclusione, pur essendo un atto infraprocedimentale, determina per l'impresa partecipante un arresto procedimentale, idoneo a ledere, con immediatezza e attualità, la sfera giuridica dell'impresa stessa e deve conseguentemente essere impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla conoscenza del contenuto dell'atto (così CdS V 5728/06, Consiglio Stato , sez. V, 27 settembre 2004 , n. 6319 ma v. anche Tar Catanzaro II 1328/2008).

Le ricorrenti sono state escluse nella seduta del 21 febbraio 1995 per non avere prodotto l’atto costitutivo dell’associazione redatto dal notaio.

Esse conoscevano la loro esclusione, se non dalla stessa data, ovvero fin dal 21 febbraio 1995, quanto meno dal 27 febbraio 1995, data della lettera al Comune nella quale il ricorrente Alessandro Sprovieri chiede di essere riammesso in gara.

E’ quindi tardivo il ricorso notificato il 6 maggio 1995, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 della legge 1034/71.

Peraltro, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza alla quale aderisce il collegio, ai fini della verifica in sede giudiziale dell'osservanza del termine di legge per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, con la locuzione "piena conoscenza" del provvedimento lesivo, non deve intendersi che il destinatario debba conoscere l'atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato reso edotto dei suoi elementi essenziali, quali l'autorità amministrativa che l'ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo (C.d.S., sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6339;
sez. V, 6 ottobre 2003, n. 5873;
10 marzo 2003, n. 1275);
in presenza di siffatti elementi sull'interessato incombe l'onere della immediata impugnazione del provvedimento, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla sua conoscenza integrale emergano ulteriori profili di illegittimità (Così CdS, Sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 305).

Dal contenuto della lettera sopra citata del 27 febbraio 1995 appare evidente la piena conoscenza dell’esclusione e delle ragioni per le quali è stata disposta.

La pregiudizialità della eccezione è assorbente rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato irricevibile, non avendo il ricorrente impugnato tempestivamente il provvedimento meglio descritto in epigrafe.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi