TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-07, n. 202401384
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2024
N. 01384/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2023, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento nr. 158/6/2022 notificato in data 30/09/2022, del provvedimento prot.158/4/2022 del 11/07/2022 notificato l'11/07/2022 e del provvedimento nr.18/23-1/2022 di prot. del 18/01/2023 notificato in data 20/01/2023 di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare comminata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti indicati in epigrafe è stata irrogata al sig. M P – brigadiere in servizio presso la Legione Carabinieri Lombardia - Compagnia di Seregno – la sanzione disciplinare del rimprovero per condotte ritenute contrarie agli artt. 717 (“senso di responsabilità”), 720 (“uniforme”) e 721 (“dignità e decoro del militare”), d.P.R. n. 90/2010: il 29.5.2022, durante servizio perlustrativo quale capo equipaggio di pattuglia della sezione radiomobile del NOR della Compagnia di Seregno - reso necessario poiché un soggetto in forte stato confusionale si era barricato all’interno della propria abitazione - ha indossato un casco da pugilato, alla presenza di altro personale, anche di altri enti; il 4.7.2022, durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo, è stato nuovamente trovato con al seguito il medesimo equipaggiamento.
2. Il sig. Puzzo ne ha domandato l’annullamento per i seguenti motivi:
- violazione di legge - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti con manifesta illogicità – ingiustizia grave - violazione di legge - mancata o erronea applicazione dell’art., 1397 2° comma, dell’art. 717, 720, 721 del codice dell’ordinamento militare – difetto di motivazione – eccesso di potere per arbitrarietà e violazione dell’autolimite - violazione di legge e del principio di ragionevolezza, assenza di danno. Eccessivo trascorrere del tempo – decadenza;
- inconsistenza del piano accusatorio;
- illegittimità dei provvedimenti gravati, in quanto viziati da difetto di istruttoria e da inconsistenza del danno in relazione ai commi 1 e 5 dell’art. 59 del d.P.R. del 18 luglio 1986 n. 545 e del comma 2 dell’art. 1397 del codice dell’ordinamento militare;
- negligente imperito atteggiamento dell’amministrazione e riferibilità a norme inesistenti e non contemplazione del dovere d’intervenire su iniziativa.
3. Si è costituito in