TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-11-05, n. 201501455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-11-05, n. 201501455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501455
Data del deposito : 5 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00225/2015 REG.RIC.

N. 01455/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2015, proposto da:
V S, rappresentato e difeso dall'avv. D P, domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;

contro

Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso Luigi D'Ambrosio, in Bari, Piazza Garibaldi, n. 23;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 5037/13 del Tribunale civile di Foggia - sez. lavoro: differenze stipendiali e versamento oneri previdenziali e assistenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Preso atto delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti che concordano sulla intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori Angrea Besozzi, per delega dell’avv. D P e M B;


Visto il ricorso per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale Civile di Foggia, Sezione Lavoro, n. 5037/2013, corredata di formula esecutiva e di attestazione di passaggio in giudicato;

Rilevato che la causa veniva rinviata alle udienze camerali del 23.4.2015 e del 9.7.2015 sulla dichiarazione del legale del Comune che erano in corso gli adempimenti per ottemperare alla suindicata sentenza;

Rilevato che all’udienza camerale del 22.10.2015, il medesimo legale ha riferito di una comunicazione del 19.10.2015, con la quale il dirigente del Comune ha assicurato la conclusione degli adempimenti volti all’integrale soddisfazione delle spettanze del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che le parti hanno chiesto concordemente che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con accordo sulla integrale compensazione delle spese di lite;

Ritenuto che ciò determina la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite;

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