TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-04-15, n. 202100403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-04-15, n. 202100403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100403
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2021

N. 00403/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00597/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 597 del 2016, proposto da
S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G A e C L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Bruno Buozzi, n. 10;
GS S.p.a., in qualità di società incorporante per effetto di fusione della S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lacognata dell’Avvocatura Comunale, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, via Corte D'Appello, n. 16;

nei confronti

Nocellara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Battaglia e Fabio Todarello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, n. 27;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale 7.3.2016 n. 24 avente ad oggetto "Programma di Rigenerazione Urbana, sociale ed architettonica ai sensi dell'articolo 14 legge regionale 20/2009 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis, l.u.r. 56/1977 e s,m.i. - area compresa tra Corso Bramante, Corso Turati e la linea ferroviaria - approvazione perimetro ed atto di indirizzo" e dei relativi allegati;

- della deliberazione di Giunta Comunale del 23.2.2016 che ha proposto al C.C. l'approvazione del perimetro del Programma di Rigenerazione Urbana, sociale ed architettonica ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, L. r. n. 20/2009;

- del parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dalla Dirigente dell'Area urbanistica, non conosciuto dalla ricorrente;

- del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso per la Direttrice Finanziaria dalla Dirigente delegata, non conosciuto dalla ricorrente;

- dell'istanza di variante al P.R.G. vigente, prot. n. 3664 del 30.12.2015, presentata dalla soc. Nocellara s.r.l. e fatta propria dalla Delibera di C.C. n, 24 del 7.3.2016, non conosciuta dalla ricorrente;

- della Determina del Dirigente dell'Area urbanistica, allegata alla Del. C.C. n. 24 del 7.3.2016, dichiarativa della conformità della proposta di delibera alle disposizioni in materia di VIE;

- per quanto occorrer possa, della Deliberazione di G.C., 16.10.2012, n. mecc. 05288/128, non conosciuta dalla ricorrente;

- per quanto occorrer possa, della circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30.10.2012, prot.n. 13884, non conosciuta dalla ricorrente;

- per quanto occorrer possa, della circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19.12.2012, prot.n. 16298, non conosciuta dalla ricorrente;

- per quanto occorrer possa, della Determinazione n. 69 del 17.12.2012 del Direttore generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico, non conosciuta dalla ricorrente;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e di Nocellara S.r.l.;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 la dott.ssa V C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;


Visto l’atto depositato il 26.03.2021 con cui la parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, insistendo per la condanna alle spese;

Viste, altresì, le note depositate dal Comune di Torino il 31.03.2021 e da Nocellara S.r.l. in data 8.04.2021, con cui dette parti hanno preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite;

Ritenuto che il ricorso vada conseguentemente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese possono essere compensate tra le parti, tenuto conto in particolare che la revoca dell’impugnata D.C.C. n. 24/2016 si è inserita in un più vasto ambito di revisione di atti di pianificazione e programmazione urbanistica al fine di rimettere le scelte strategiche in materia alla preannunciata variante generale del P.R.G.;

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