TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2021-11-08, n. 202111444
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 11444/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05545/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5545 del 2021, proposto da
Iide S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L M C, con domicilio digitale come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P R M M, con domicilio digitale come in atti;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D M, A P, con domicilio digitale come in atti;
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
Podere San Giusto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Gerardo Mascolo, Antonello Frasca, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma XIV, Direzione Socio Educativa, P.O. Servizio Sociale Area Amministrativa, Servizio Sociale Amministrativo, Ufficio Amministrativo Residenzialità e Strutture Socio-Assistenziali, 10 maggio 2021, prot. n. CT/52782/2021, notificata in data 17 maggio 2021;
- di tutti i provvedimenti ed atti alla stessa presupposti:
1. Nota 16 marzo 2017, prot. CT/23705 della Direzione Socio Educativa;
2. Nota 12 febbraio 2020, prot. CT/16752 della Direzione Socio Educativa;
3. Nota 8 giugno 2020, prot. CT/52624 della Direzione Socio Educativa;
4. Nota 20 gennaio 2021, prot. CT/5773 della Direzione Socio Educativa;
5. Nota 10 febbraio 2021, prot. CT/14339 del Dipartimento di Prevenzione SISP dell'ASL RM1;
6. Nota 30 marzo 2021, prot. n. 34019 della Direzione Socio Educativa;
7. Nota 27 aprile 2021, prot. CT/45253 della Direzione Socio Educativa;
8. Nota 4 marzo 2021, prot. Ct 22727 della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip. IV;
- nonché di ogni altro provvedimento od atto alla stessa presupposto, connesso o consequenziale, allo stato non conosciuto e non conoscibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Podere San Giusto S.r.l., della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il provvedimento con il quale Roma Capitale ha disposto la chiusura dell’attività di Casa di Riposo per anziani dalla stessa gestita.
2. Il provvedimento impugnato conclude il procedimento di voltura dell’autorizzazione unica al funzionamento della Casa di Riposo “Villa San Giusto” rilasciata da Roma Capitale in favore del precedente gestore della struttura nel 2012.
3. Facendo seguito alla richiesta di voltura dell’autorizzazione, presentata dalla società cedente in data 20 dicembre 2016, a seguito dell’affitto del ramo d’azienda in favore della ricorrente, il competente ufficio di Roma Capitale provvedeva ad avviare l’istruttoria finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.
4. La Legge regionale del Lazio 12 dicembre 2003, n. 41, che fissa le norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali, prevede che l’apertura e il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale gestite da soggetti pubblici o privati sono subordinate ad un’unica autorizzazione, necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le stesse strutture devono garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge in esame, nonché dei requisiti integrativi stabiliti dalla Giunta regionale (art. 4, comma 1, L.R. n. 41/2003).
5. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, le strutture residenziali, devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza, nonché l'applicazione dei contratti dì lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente. Le stesse strutture devono garantire, altresì, i requisiti strutturali e organizzativi integrativi stabiliti dalla Giunta regionale e i requisiti soggettivi in capo al titolare dell’autorizzazione (art. 11, L.R. n. 41/2003).
6. Per quanto di interesse in questa sede, in tema di cessione dell’autorizzazione la Legge regionale dispone che l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento della struttura che presta servizi socio-assistenziali può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizzato e verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla stessa legge da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura (art. 4 bis, L.R. n. 41/2003).
7. La lettera