TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-02-28, n. 202300100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-02-28, n. 202300100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300100
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 00100/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00348/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Europam S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;

contro

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E G e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E G in Bologna, viale Angelo Masini, 8;

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Ministero della Cultura, Ministero della Transizione Ecologica, Provveditorato Interregionale per Le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna, Conferenza Servizi Istituita Presso il Provveditorato Interregionale Oo. Pp. Lombardia - Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;

Comune di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Giulianini, Giacomo Giannoccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giada Severi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizia Senofonte, Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Menini in Bologna, viale Aldo Moro, n. 52;

per l'annullamento

-del decreto del Provveditore per le OO.PP. Lombardia – Emilia Romagna 3 marzo 2022 prot. 3805, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo per l'ampliamento della sezione stradale della SS 67 Tosco Romagnola, nel tratto da Classe al Porto di Ravenna lungo circa km 5,15, con nuova classificazione come strada extraurbana principale di "tipo B", con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, perfezionamento dell'intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. 383/1994 e autorizzazione paesaggistica ex art. 147 D.Lgs. 42/2004, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, nessuno escluso ed espressamente di tutti gli atti della Conferenza di Servizi istituita presso il Provveditore OO.PP. della Lombardia-Emilia Romagna e così del verbale conclusivo 25 febbraio 2022, della sconosciuta autorizzazione paesaggistica, della deliberazione del Consiglio comunale di Ravenna 18 gennaio 2022 n. 3, di assenso alla relativa variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e del decreto del Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica 5 luglio 2021 n. 223, di esclusione del progetto dalla valutazione di impatto ambientale.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

-del provvedimento del direttore di ANAS, ing. M C, 6 luglio 2022 prot. CDG-0465078, comunicato con nota 27 luglio 2022, di riapprovazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, nessuno escluso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.a., del Comune di Ravenna e della Regione Emilia Romagna;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c. p..a..;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso in esame come integrato da motivi aggiunti, l’odierna società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati concernenti procedimento espropriativo comportante la chiusura degli accessi alla stazione di servizio della ricorrente, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere;

- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando memorie e documentazione;

- il difensore della ricorrente in prossimità della trattazione nel merito, con nota depositata agli atti, ha rappresentato la cessazione della materia del contendere stante l’inserimento di concordate modifiche progettuali, con richiesta di compensazione delle spese di lite;

- le difese dell’Anas, della Regione e del Comune intimato hanno prestato adesione alla suindicata istanza anche in punto di compensazione delle spese;

- all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato, pertanto, doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett c) c. p. a. con compensazione delle spese di lite, come da accordo manifestato dalle parti.

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