TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-16, n. 202300678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-16, n. 202300678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300678
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 00678/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03004/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3004 del 2022, proposto da
A C e M C, rappresentati e difesi dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare anche in forma monocratica

• dell'intimazione di pagamento 117 2021 90016105 66/000 dell'importo di € 459.910,62 con riferimento alle annate lattiero casearie 1995/1996, 2001/2002 e 2005/2006 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 17.12.2021 al signor C Alberto quale asserito erede di C Fioravanti;

• dell'intimazione di pagamento 117 2021 90016105 67/000 dell'importo di € 459.910,62 con riferimento alle annate lattiero casearie 1995/1996, 2001/2002 e 2005/2006 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 17.12.2021 al signor C Marco quale asserito erede di C Fioravanti;

• dell'intimazione di pagamento 117 2021 90007333 36/000 dell'importo di € 376.824,08 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 10.11.2021 al signor C Alberto quale asserito erede di C Fioravanti;

• dell'intimazione di pagamento 117 2021 90007334 37/000 dell'importo di € 376.824,08 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008 notificata a mezzo lettera raccomandata in data 10.11.2021 al signor C Marco quale asserito erede di C Fioravanti;

• di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, degli atti di pignoramento presso terzi n. 117/2021/1258 notificato al signor C Alberto e n. 117/2021/1262 notificato al signor C Marco, nonché degli atti di pignoramento presso terzi n. 117/2022/17677 notificato al signor A C e n. 117/2022/17678 notificato al signor M C;

e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo ai ricorrenti con riferimento alle annate 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006 e 2007/2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli esponenti, quali figli del signor F C la cui società operava nel settore lattiero, impugnavano con il gravame in epigrafe quattro intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) di Varese con cui la stessa Ader sollecitava il pagamento di una serie di importi riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (c.d. regime delle “quote latte”) relativo alle campagne lattiere degli anni 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006 e 2007/2008.

Con il ricorso era chiesta anche la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Si costituivano in giudizio sia la citata Ader sia Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), insistendo per la reiezione del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 22.11.2022 la Sezione fissava l’udienza di discussione con ordinanza n. 1373/2022.

Alla successiva pubblica udienza del 7.3.2023 la causa era spedita in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di esaminare in via pregiudiziale il motivo di ricorso n. 2 (“II”), con il quale le parti istanti eccepiscono l’avvenuta prescrizione (ex art. 2934 del codice civile) della pretesa fatta valere da Agea e relativa al versamento del prelievo supplementare sulle consegne di latte per gli anni indicati nelle impugnate intimazioni di pagamento (si tratta in particolare degli anni 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006 e 2007/2008, cfr. i documenti da 1, 2, 10 e 11 dei ricorrenti).

L’eccezione di prescrizione, pur attenendo al merito della controversia, ha carattere evidentemente assorbente rispetto alle altre censure;
nel caso, infatti, di accoglimento della medesima e di conseguente declaratoria di estinzione del diritto vantato da Agea, gli esponenti non avrebbero più alcun concreto interesse allo scrutinio degli ulteriori motivi di gravame attinenti sia alla vera e propria pretesa della stessa Agea sia all’attività tipica dell’agente della riscossione, vale a dire Ader (si ricordi, sul punto, che ai sensi dell’art. 4 del DL n. 27/2019 convertito con legge n. 44/2019, la riscossione coattiva del prelievo supplementare è effettuata da Ader ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e del DPR n. 602/1973).

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