TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-08-17, n. 202205410
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Testo completo
Pubblicato il 17/08/2022
N. 05410/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04770/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2018, proposto da
“Botta & C.” di della Corte Erminia S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a. della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli, con funzione di Giunta Comunale n. 130 de 12 luglio 2018;
b. delle ordinanze della Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli n. 47 del 17 agosto 2018;
c. dell’ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli n. 53 del 22 agosto 2018 di sospensione parziale dell'efficacia delle ordinanze commissariali tese alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità per gli occupanti degli stand del mercato ortofrutticolo;
d. delle ordinanze dirigenziali Area Urbanistica – Servizio Attività produttiva del Comune di Marano di Napoli del 30.08.2018 aventi nn. 27219/2018 e 27902/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Colagrande nell'udienza smaltimento del giorno 12 luglio 2022, tenutasi in collegamento da remoto secondo le disposizioni processuali vigenti;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operatore commerciale, titolare di un punto vendita nel mercato ortofrutticolo di Marano di Napoli, impugna i provvedimenti adottati nei mesi di luglio e agosto del 2018 con i quali il Comune di Marano di Napoli:
- ha dettato indirizzi per la revoca dei posteggi del mercato ortofrutticolo occupati da commercianti al minuto e la predisposizione di un nuovo regolamento (deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli, con funzione di Giunta Comunale n. 130 del 12 luglio 2018);
- con ordinanza n. 47 del 17.8.2018, sul presupposto della violazione della normativa antincendio e in materia di sicurezza sul lavoro, ha intimato la cessazione dell’attività e lo sgombero dei posteggi entro il 10.9.2018 al fine di poter effettuare urgenti lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e di messa in sicurezza;
- con ordinanza n. 53 del 22.8.2018 ha differito il termine assegnato per la cessazione delle attività fino al decimo giorno successivo alla sua notifica;
- con ordinanza dirigenziale n. 27219 del 30.8.2018, modificata con ordinanza dirigenziale del 7.9.2018 n. 27902, ha ordinato la cessazione “ dell’attività entro e non oltre il termine fissato con ordinanza n. 53 del 21.08.2018 e a lasciare libero da cose e persone lo stand n. …. di proprietà comunale entro il 10.09.2018 ”.
2. Il ricorso in decisione è affidato ai seguenti motivi:
I – eccesso di potere per errore ed inesistenza dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; violazione e falsa applicazione di legge; nullità ; l’ordinanza n. 47 del 17.8.2018, indirizzata a una società inesistente, sarebbe priva sia dei requisiti di urgenza, contingibilità e temporaneità, in quanto con essa viene imposta la cessazione sine die dell’attività, sia dei requisiti di necessità e proporzionalità stabiliti dall’art. 54 d.lgs. 267/2000, come dimostrato dalla successiva ordinanza n. 53 del 22.8.2018 che - immutate le condizioni di fatto e diritto - dà atto della “ presenza di aree all’interno del perimetro del mercato ortofrutticolo, dove poter esercitare … la vendita in condizioni di maggiore sicurezza ”, laddove l’espressione “maggiore sicurezza” lascerebbe intendere che, in generale, l’area è sicura o quanto meno non esposta a pericolo;
II - violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del d.lgs. 267/2000 e 7 della legge 241/1990; eccesso di potere per errore sui presupposti, assoluto difetto di istruttoria e di motivazione ; l’ordinanza n. 47/2018 – assente il requisito dell’urgenza – sarebbe stata assunta senza la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati che, se preventivamente informati, avrebbero provveduto con adeguate cautele, anche dislocando temporaneamente le attività mercatali nell’adiacente parcheggio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mercato, senza necessariamente interromperne l’attività;
III - violazione e falsa applicazione del d.lgs. 81/2008 e art 3 legge 241/1990; eccesso di potere per errore; assoluto difetto di istruttoria e di