TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2023-03-15, n. 202300821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2023-03-15, n. 202300821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300821
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2023

N. 00821/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
- sul ricorso numero di registro generale 28 del 2023, proposto dall’impresa Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di San Giovanni Gemini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza della Regione Siciliana, l’Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
- il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa misura cautelare

- dell'atto del 26.10.2022, prot. n. 18467, del Comune di San Giovanni Gemini;

- dell'atto del 7.12.2022, prot. n. 20691, del Comune di San Giovanni Gemini;

- del Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti e carrabili per l'emittenza radio televisiva e di impianti di telefonia mobile, inclusi gli artt. 2-3-4;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate;

Viste la memoria di costituzione in giudizio, la memoria difensiva e la documentazione del Comune di San Giovanni Gemini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;


1. In data 5 agosto 2022, l’impresa Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., unitamente alla Vodafone Italia s.p.a., ha presentato nel Comune di San Giovanni Gemini e all’

ARPA

Sicilia, un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione di una infrastruttura civile per telefonia mobile su immobile sito in via Nicolò Carta s.n.c., al NCT al Fg. 9, Mapp. 179.

Con provvedimento prot. n. 18467 del 26 ottobre 2022, confermato con il successivo prot. n. 20691 del 7 dicembre 2022, il Comune di San Giovanni Gemini ha negato l’autorizzazione richiesta con la seguente motivazione: “ la distanza dell’ubicazione di edifici sensibili presenti nella zona, rispetto all’ubicazione dell’impianto Vodafone da realizzare, non è superiore a 200 metri come stabilito dal Regolamento comunale e l’impianto ricade in area di particolare densità abitativa”.

Con ricorso notificato il 26 dicembre 2022 e depositato il 6 dicembre 2023, INWIT S.p.a. ha impugnato, al fine dell’annullamento, il diniego prot. n. 18467 del 26.10.2022 e il successivo prot. n. 2069 del 17.12.2022, nonché le presupposte norme del “ Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti fissi e carrabili per l’emittenza radio televisiva e di impianti di telefonia mobile ”, deducendone l’illegittimità per i motivi di:

violazione degli artt. 2-3-43-44-49 del d.lgs. n. 207/2021. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 4-8-14 della l. n.36/2001. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del soccorso istruttorio e della leale collaborazione. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa ”, poiché:

- l’impianto da realizzare ha natura di opera di urbanizzazione primaria e come tale sarebbe compatibile con qualunque destinazione urbanistica e con ogni zona del territorio comunale;
peraltro, non sono stati indicati specificamente quale siano i siti sensibili ubicati a distanza inferiore ai 200 m;

- non si è tenuto conto del parere positivo reso dall’ARPA, che è il soggetto istituzionale competente a verificare la conformità a legge degli interventi in esame ai sensi dell’art. 14, comma 11 della legge n. 36 del 2001 e dell’art. 87, co. 12, d.lgs. n. 259/2001;

- ai sensi del novellato art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, sostituito dall'art. 38, comma 6, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ai Comuni è inibita l’adozione di regolamenti che contemplino divieti generalizzati di installazione in aree urbanistiche predefinite;

- l’impianto “4RM05987 SAN GIOVANNI GEMINI EST” per la istallazione del quale è lite, sarebbe infrastruttura strategica, indifferibile e urgente per l’espletamento di un servizio di pubblica utilità qual è la copertura di rete nel territorio del Comune intimato;

violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990” a causa dell’omesso preavviso di rigetto;

violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 207/2021. violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 ” poiché è comunque decorso il termine di 90 giorni dalla domanda per la maturazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, del codice delle comunicazioni elettroniche così come novellato dal d.lgs. n. 207/2021.

Le Amministrazioni regionali intimate si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.

Il Comune di S. Giovanni Gemini, con memoria del 20 gennaio 2023, ha controdedotto che:

- il provvedimento impugnato non ha a oggetto un’intera area, ma specifici edifici “sensibili” ubicati nel raggio di 200 metri dal luogo indicato, ossia: la scuola elementare Don Bosco (200 m), la scuola Media Don Martorana (200 m), la Scuola Media Superiore

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