TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-07-30, n. 202000696
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2020
N. 00696/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2017, proposto da
Società Cooperativa Arnica S.C.Ar.L. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, S S, R B, con domicilio eletto presso lo studio A C in Padova, via San Marco n. 11/C;
contro
Comune di Albignasego, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E L, F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F L in Padova, corso Garibaldi n. 5;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Dona', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del proprio diritto a ricevere quanto indebitamente versato al Comune di Albignasego per l'acquisito del lotto p.e.e.p. e il correlato obbligo del Comune di restituire detta somma, condannando per l'effetto lo stesso Comune di Albignasego a versare alla stessa società cooperativa Arnica s.c.a.r.l. in liquidazione la somma di € 497.894,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albignasego;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel presente giudizio la società ricorrente ha chiesto la restituzione del prezzo a suo tempo versato al Comune di Albignasego per l'assegnazione di un’area destinata alla realizzazione di alloggi economico-popolari: assegnazione poi revocata dalla P.A. per inadempimento della cooperativa edilizia ricorrente ad alcuni obblighi imposti dal Comune ai fini dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, eccependo la prescrizione del credito azionato dalla ricorrente e la sua compensazione con alcuni controcrediti vantati dal Comune.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
La domanda di restituzione del prezzo pagato da Arnica per l'acquisito del lotto p.e.e.p. è fondata poiché, a seguito della revoca dell’assegnazione dell’area, è venuta meno la causa dell’attribuzione patrimoniale ovvero il titolo del pagamento eseguito dalla ricorrente (condictio indebiti ob causa finitam): il Comune detiene, pertanto, il prezzo corrisposto da Arnica “sine titulo” ed è tenuto a restituirlo in applicazione dei principi sulla ripetizione dell’indebito (artt. 2033 e segg. cod. civ.).
L’eccezione di prescrizione formulata dall’Ente Locale – ad avviso del quale il credito restitutorio ex adverso vantato si sarebbe prescritto perché Arnica avrebbe potuto farlo valere fin dal 6 agosto 2004, giorno in cui è stata revocata l’assegnazione dell’area – non merita accoglimento.
La prescrizione del diritto di credito azionato dalla ricorrente è stata, infatti, interrotta dall’interveniente ad adiuvandum B (creditore pignorante di Arnica, che ha agito in surroga del debitore esecutato/l’odierna ricorrente) in due occasioni: una prima volta, con la notifica al Comune, in data 30.11.2009, di un atto di pignoramento presso terzi del credito di Arnica ex art. 543 c.p.c.; una seconda volta, con la notifica al Comune, in data 18.2.2010, dell’atto di citazione per l’accertamento della sussistenza del diritto di credito di Arnica.
Come chiarito dalla Corte di cassazione, sez. III, 5.3.2020, n. 6170, in tema di pignoramento presso terzi, il creditor creditoris (nella specie B) interrompe la prescrizione