TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-08-30, n. 202313490
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 13490/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2019, proposto da
NZ RR, NA TA, AO ER, AO FA, LT FE, RD RA, DI LO, AO LE, NC AR, NZ RI NU, BE ZZ e IM TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Bando relativo alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” - indetto con D.M. 238 del 14.01.2018 e pubblicato in data 20.01.2019 - nella parte in cui, agli artt. 1 e 2, prevede tra i requisiti per l'ammissione alla predetta procedura quello di aver effettuato: a) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio; b) per il personale con età superiore a 46 anni compiuti non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio di 400;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il D.M. 26.10.2018 del Ministero dell'Interno;
e, per quanto possa occorrere,
per l'accertamento
del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2023, tenutasi da remoto, CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano il bando relativo alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario”, nella parte in cui, agli artt. 1 e 2, prevede tra i requisiti per l’ammissione alla predetta procedura, quello di aver effettuato: a) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di un richiamo di 14 giorni nell’ultimo quadriennio; b) per il personale con età superiore a 46 anni