TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-12-06, n. 201301094

CS
Rigetto
Sentenza
22 marzo 2017
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Parere definitivo
30 settembre 2014
TAR Brescia
Sentenza
6 dicembre 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2013-12-06, n. 201301094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201301094
Data del deposito : 6 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01328/2006 REG.RIC.

N. 01094/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01328/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di SC (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2006, proposto da:
LI NA, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pederneschi, con domicilio eletto in SC presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;



contro

Comune di Olmeneta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Aschieri e Marzia Soldani, con domicilio eletto in SC presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3;



nei confronti di

Immobiliare Piccola Corte S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Cavalli e Lorenzo Bulla, con domicilio eletto in SC presso lo studio del primo, via Savoldo, 6;



per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale del 16 agosto 2006 n. 407, prot. n. 2192, notificata il 17 agosto 2006, volta ad imporre l’eliminazione di un inconveniente igienico grave mediante svuotamento di trincea ed atti connessi;

nonché

per la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti e patiendi del ricorrente a causa degli atti in epigrafe, con riserva di quantificazione dei danni nel prosieguo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olmeneta e dell’Immobiliare Piccola Corte S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Nel ricorso in esame, il sig. LI NA ha rappresentato di essere titolare di un’azienda agricola, esercitata su di un compendio agricolo al cui confine si colloca il complesso abitativo di proprietà dell’Immobiliare resistente.

Sul mappale n. 52 del fg. 9 del terreno adibito all’attività agricola del sig. LI insiste, sin dal 1971 (essendo coeva della stalla e della pensilina realizzate in tale anno), una trincea-silo orizzontale, preesistente, dunque, di circa 30 anni alla casa di abitazione dell’Immobiliare Piccola Corte s.r.l. e contenente mais trinciato dell’annata 2005 che, da almeno 11 mesi (rispetto al momento dell’intimazione e cioè all’agosto 2006) aveva ultimato la propria fermentazione.

Come si evince dal provvedimento impugnato, il 16 agosto 2006 il Sindaco, visto il verbale di sopralluogo effettuato il 27 luglio 2006 dall’ASL di Cremona - il quale ha evidenziato come la trincea per mais presente in via Dante 38 fosse ormai ammalorata e avesso permesso l’uscita di abbondante IC, creando il pericolo di inquinamento delle acque superficiali, la persistenza di odori nauseabondi e la potenziale pericolosità della trincea sotto il profilo statico -, ha ordinato al sig. LI NA lo svuotamento della trincea e l’eliminazione di ogni inconveniente igienico entro dieci giorni.

Ciò premesso in fatto, il sig. LI NA ha censurato la legittimità

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