TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-09-24, n. 201302199

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-09-24, n. 201302199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201302199
Data del deposito : 24 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01702/2012 REG.RIC.

N. 02199/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01702/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V M, rappresentato e difeso dall’avv. P M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria, n. 21

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

per l’annullamento:

- del provvedimento prot. n. M_D

GCIV

0008034 del 18 aprile 2012, notificato al ricorrente il 26 aprile 2012, con il quale è stata respinta l’istanza tesa ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale;

- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, datato 21 marzo 2012, notificato al Signor Martella il 23 aprile 2012, recante l’irrogazione, nei confronti di quest’ultimo, della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente al passaggio all’impiego civile ai sensi della Legge n. 266/1999 e del Decreto Interministeriale del 18 aprile 2002.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso depositato in data 3 luglio 2012, il sig. Vito Martella, premessa la propria qualifica di Maresciallo dell’Aereonautica Militare sin dal 1988, ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendo che: - a partire dal novembre del 1998, in ragione di un grave incidente motociclistico ed unitamente al conseguente sgretolamento del proprio progetto sportivo e professionale, aveva subito un collasso psicofisico;
- non riuscendo ad accettare il ridimensionamento delle proprie ambizioni, era caduto in un grave stato di depressione ed aveva cercato, inconsciamente, rifugio nella droga;
- nel 2005 (quando ancora faceva uso di sostanze stupefacenti e, in un momento antecedente alla propria riabilitazione), era stato colpito da una serie di provvedimenti di sospensione dall’impiego per motivi disciplinari, a seguito dei quali aveva subito due mesi di carcerazione;
- dal mese di luglio 2008, era stato affidato ad un apposito Centro privato accreditato di Milano per un trattamento psicoterapeutico, tuttora in atto;
- la Commissione Medica di II Istanza di Milano, in data 3 giugno 2009, convocata a seguito di opposizione avverso il parere del C.M.O. di Milano, aveva espresso il seguente giudizio diagnostico: … 1) dipendenza da cocaina in remissione protratta completa;
2) persistenti anomalie della personalità n.a.s., in attuale trattamento psico-terapeutico continuativo;
3) pregressa dipendenza da oppiacei;
4) pregresso episodio di intossicazione da benzodiazepine e cocaina;
… Il M.llo di 1^ Cl. (A.T.S.S. Uff) Martella, per le infermità di cui al giudizio diagnostico è: 1) permanentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto e da collocarsi in congedo assoluto;
2) idoneo al transito nelle corrispondenti aree/qualifiche del personale civile dell’amministrazione della difesa o di altre amministrazioni dello stato. controindicati i servizi a contatto con il pubblico;
3) a decorrere dalla data odierna …
”;
- a seguito del predetto giudizio aveva, quindi, presentato, in data 4 giugno 2009, rituale istanza volta ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e del D.M. del 18 aprile 2010;
- tuttavia, con provvedimento del 18 aprile 2012, notificato in data 26 aprile 2012, l’Amministrazione aveva rigettato la suddetta istanza;
- inoltre, con provvedimento del 21 marzo 2012, notificato al ricorrente in data 23 aprile 2012, il Ministero della Difesa gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione;
- i provvedimenti da ultimo citati sarebbero affetti da gravi illegittimità.

I.

1. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

I.

2. Con ordinanza cautelare del 27 luglio 2012 n. 1076, questa Sezione: “ Ritenuto: che il ricorso ad un primo sommario esame risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto: - alla data del provvedimento di non idoneità del ricorrente al servizio militare il medesimo aveva già conseguito per maturazione del silenzio assenso il diritto ad essere assegnato ai ruoli civili del Ministero della Difesa;
- nessun atto di autotutela è stato adottato nei confronti del ridetto silenzio assenso, né questo pare allo stato evincersi dal primo provvedimento impugnato, nel quale si dà puntualmente atto dell’esistenza di una condanna in primo grado inflitta al ricorrente da parte del Tribunale di Milano per il reato di tentata rapina aggravata con pena pari a un anno e sei mesi non sospesa;
che allo stato, alla luce dell’avvenuta consolidazione del suddetto silenzio assenso, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta
”;
tanto premesso, ha sospeso il provvedimento impugnato e fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 febbraio 2013.

I.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi