TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2015-01-27, n. 201501433
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N. 01433/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02237/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso integrato da motivi aggiunti n.2237 del 2014 proposto da Analisi Cliniche Nievo srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A G presso il cui studio in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni n.9, è elettivamente domiciliata;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. G A ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
per ottenere:
- con il ricorso principale:
a) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'intimata amministrazione sulla richiesta di fissazione e assegnazione del tetto di spesa (c.d.budget) per gli anni 2010 e 2011 a seguito della tardiva emissione del decreto n.U00046 del 10.05.2012;
b) la condanna della Regione Lazio al risarcimento danni;
- con i motivi aggiunti:
a) l'annullamento della determinazione del 22.5.2014 con cui è stata negata la fissazione e l'assegnazione del budget per il periodo 2.8.2010-31.12.2011;
b) la condanna della resistente Regione al risarcimento dei danni conseguenziali in forma specifica con la fissazione, ora per allora, del budget di spesa realativo agli anni 2010 e 2011 ovvero per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, con atto pubblico del 20.7.2010, ha acquistato dall'Istituto Medico Polispecialistico Marcello Malpighi il ramo di azienda comprendente un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche, provvisoriamente accreditato con il Servizio Sanitario Regionale.
Con nota del 2.8.2010 la citata società ha chiesto la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, la quale è stata rilasciata solamente con decreto U00046 del 10.5.2012, avente ad oggetto "voltura dell'autorizzazione all'esercizio per cessione ramo di azienda dall'Istituto Polispecialistico Marcello Malpighi all'Analisi Cliniche Nievo srl", adottato in esecuzione della sentenza di questa Sezione n.6994 del 4.8.2011.
Con successivo decreto del Commissario commissariale n.U00501 del 27.12.2012 è stato assegnato il budget di spesa per l'anno 2012, senza che fosse stato disposto alcunchè in ordine ai tetti di spesa relativi agli anni 2010 e 2011.
Con istanza del 23.1.2013 la srl Analisi Cliniche Nievo ha chiesto che fossero adottati i provvedimenti afferenti i tetti di spesa per i citati anni 2010 e 2011, e non essendo stata assunta alcuna determinazione in merito ha proposto il presente gravame contestando la legittimità del silenzio serbato in merito dalla Regione Lazio.
In pendenza del presente giudizio è intervenuta la determinazione regionale n.237307 del 22.5.2014 che ha rigettato la citata istanza sul presupposto che trattandosi di una cessione di ramo di azienda, il titolo di accreditamento relativo decorreva dalla data di notifica (10.5.2012) del provvedimento regionale di voltura dell'autorizzazione, così come stabilito dal comma 5, dell'art.13, del R.R. n.2/2007, con la conseguenza che non poteva essere erogate per il periodo 2.8.2010-31.12.2011 da parte della società ricorrente prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere a carico del SSR.
Tale determinazione è stata impugnata con i seguenti motivi aggiunti di doglianza:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art.9, comma1, della L.R. n.4/2003. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'art.13, commi 3, 4, 5 e 6, del R.R. 2/2007. Eccesso di potere nella parte in cui il provvedimento di assegnazione del budget è stato tardivamente reso con efficacia ex nunc e non ex tunc a far data dall'istanza di voltura. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta;
2) Violazione dell'art.97 della Costituzione e degli artt. 2 e 2 bis della L. n.241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio dell'affidamento e di correttezza ex art.1175 c.c. e dei principi di buon andamento, correttezza, equità, efficienza, economicità, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
Sempre con i citati motivi aggiunti è stata chiesta, altresì, la condanna della Regione Lazio al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in virtù della tardiva adozione del provvedimento di voltura dell'autorizzazione, individuati nel mancato rimborso da parte dell'amministrazione regionale delle prestazioni erogate all'utenza per il periodo 2.8.2010-31.12.2011.
Si è costituita la Regione Lazio contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2015 il gravame è stato assunto in decisione.
Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarato il proposto gravame per quanto concerne l'impugnativa del silenzio serbato dall'intimata regione sull'istanza di assegnazione del budget, stante che nelle more del giudizio è intervenuta la determinazione regionale di rigetto, gravata con i motivi aggiunti.
Infondate devono essere dichiarate le doglianze prospettate avverso tale determinazione, atteso che il mancato riconoscimento del budget per gli anni 2010 e 2011 è stato correttamente giustificato dalla Regione Lazio sulla base della pedissequa applicazione del citato comma 5 dell'art.13 del R.R. n.2/2007.
Relativamente alla dedotta pretesa risarcitoria deve essere osservato che il danno subito dalla società ricorrente è quello conseguente al tardivo rilascio del provvedimento di voltura, e, pertanto, alla figura giuridica del danno da ritardo occorre far riferimento per valutarne la fondatezza.
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis CS, sez.V, n.5115/2014) il giudice amministrativo può riconoscere il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento inoperoso e conseguente ritardo dell'Amministrazione solo quando sia stata accertata la sua spettanza del c.d. bene della vita, atteggiandosi così il riconoscimento del diritto del ricorrente al bene della vita come presupposto indispensabile per configurare un condanna della stessa al risarcimento del relativo danno;
b) nella fattispecie in esame poichè non è contestabile che la società ricorrente aveva titolo al rilascio del provvedimento di voltura, come è testimoniato dal tardivo rilascio dello stesso, sotto il profilo dell'an la pretesa risarcitoria de qua è fondata.
Per quanto concerne il quantum deve essere osservato che la prospettazione ricorsuale tesa ad ottenere il risarcimento tout court a piè di lista di tutte le prestazioni erogate negli anni 2010 e 2011 risulta essere parzialmente infondata.
In merito per quanto concerne il 2010 il Collegio osserva che:
I) il comma 3, dell'art.13, del RR n.2/2007 stabilisce che " entro sessanta gg dal ricevimento della richiesta la direzione regionale competente provvede alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da effettuarsi a cura dell'azienda USL territorialmente competente";
II) in tale contesto, quindi, la pretesa risarcitoria relativamente al 2010 decorre dai 60 gg successivi alla data in cui è pervenuta all'amministrazione regionale l'istanza di voltura;
III) ovviamente nel calcolare l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dalla società ricorrente in tale periodo occorre far riferimento al budget 2010 che era stato assegnato alla struttura ceduta e detrarre da questo l'importo delle prestazioni legittimamente effettuate dalla dante causa fino alla data di cui al punto II).
Per quanto concerne il 2011 invece:
I) la Regione Lazio dovrà calcolare il budget relativo a tale anno che sarebbe stato assegnato al laboratorio di analisi sulla base della normativa statale e regionale intervenuta a disciplinare la materia in questione;
II) riconoscere le prestazioni effettuate nel suddetto anno, ovviamente nei limiti del budget, dalla struttura ceduta sulla base della documentazione prodotta a tal fine dalla società ricorrente.
Sulle somme dovute a titolo risarcitorio dovranno essere riconosciuti inoltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti vantati dalla società ricorrente fino al soddisfo.
Ciò premesso, il proposto gravame in parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in parte deve essere rigettato e in parte va accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.