TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-11-16, n. 202001690

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-11-16, n. 202001690
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202001690
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2020

N. 01690/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01569/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

il Comune di Serino in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto in Salerno, via Dogana Vecchia,40 c/o avvocato Visone;

per l'annullamento

della deliberazione della giunta municipale del comune di Serino n.-OMISSIS-avente ad oggetto "conferma tariffe tari anno 2015";


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Serino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2020 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente è una azienda agrituristica che svolge la propria attività nel Comune di Serino.

Essa impugna la deliberazione comunale n. -OMISSIS-di determinazione delle tariffe Tari nella parte in cui essa non prevede uno specifico tributo per le aziende agrituristiche.

Successivamente, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS-“nella parte in cui il Consiglio Comunale non ha previsto una tariffa da applicare agli agriturismi per l’anno 2015 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Si tratta di atti a contenuto generale e programmatico e, quindi, privi di effetti lesivi diretti, autonomi ed immediati i quali si verificheranno solo se e allorquando saranno adottati i conseguenti atti applicativi.

La giurisprudenza, ribadendo principi consolidati, afferma che i ricorsi avverso atti a contenuto generale dai quali non derivi un immediato pregiudizio per il ricorrente sono inammissibili.

In particolare, ai fini della sussistenza, o meno, dell'interesse ad impugnare in via diretta un regolamento o un atto amministrativo a contenuto generale, occorre avere riguardo alla sua immediata concreta lesività, con riferimento all'entità e alle modalità dell'incidenza reale e non meramente ipotetica dell'atto sulla sfera giuridica del ricorrente.

Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dato prova della concreta lesività dell’atto comunale ma ha ricostruito in via meramente ipotetica le condizioni di maggior vantaggio che sarebbero derivate nei suoi confronti da una diversa determinazione della tariffa, o meglio, dalla formulazione di una specifica tariffa da applicare alle aziende agrituristiche.

Così posta la questione, è evidente che – in disparte la natura tecnico discrezionale dell’attività svolta dalla amministrazione in sede di determinazione delle tariffe e dei limiti conseguenti al sindacato di questo giudice- non è possibile rinvenire negli atti impugnati un effetto immediatamente lesivo delle ragioni della parte ricorrente.

3. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

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