TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-11-19, n. 202402737
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2024
N. 02737/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2018, proposto da
Antonia D'Adam, M N, rappresentati e difesi dagli avvocati G F, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piovene Rocchette, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G R, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. 26 del 26 luglio 2018del Consiglio Comunale di Piovene Rocchette;
di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piovene Rocchette;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 ottobre 2024 il dott. G P, svoltasi da remoto, viste le istanze di passaggio in decisione presentate dalle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 29 ottobre 2018 e depositato il successivo 12 novembre, Antonia D’Adam e M N hanno impugnato, per l’annullamento, la deliberazione n. 26 del 26 luglio 2018 del Consiglio comunale di Piovene Rocchette.
La menzionata deliberazione ha ad oggetto l'esame delle osservazioni e l’approvazione alla variante 1B/2018 al Piano degli Interventi (PI), ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 11 del 2004, contestata dai ricorrenti nella parte in cui non accoglie le osservazioni n. 1, presentata per loro conto dall'avv. Ferasin, e n. 2, presentata direttamente da Antonia D'Adam.
Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione; violazione dei principi in materia di pianificazione urbanistica per difetto d’interesse pubblico, dell’art. 28-bis d.p.r. 380/2001, degli artt. 19 e seguenti legge regionale Veneto n. 11/2004; eccesso di potere per manifeste illogicità ed ingiustizia; difetto d’istruttoria, contraddittorietà; violazione dei principi di affidamento del privato, di parità di trattamento, di buon andamento e imparzialità dell’agire dell’amministrazione.
L’impugnata deliberazione del consiglio comunale richiama espressamente le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati ricorrenti per motivare il rigetto delle stesse.
Con riferimento alla prima osservazione, relativa alla lottizzazione della zona C2/25, l’amministrazione comunale l’ha rigettata per ovviare ad un sostanziale stallo che aveva condotto alla mancata urbanizzazione di quell’area, qualificata come zona C2/25 sin dall’approvazione del PRG del 1993.
In realtà, i ricorrenti avevano presentato soluzioni del tutto ragionevoli tali da richiedere una limitata cessione in loro favore dell’area cd “R”, in modo da consentire la concreta edificazione di un’abitazione bifamiliare. Rappresentano nello specifico che, a seguito dello stralcio dalla lottizzazione C2/25 del terreno in proprietà R, infatti, il lotto di loro proprietà, pur formalmente ancora edificabile, in realtà vede vanificata ogni sua potenzialità edificatoria. Invero, la proprietà D’Adam-Nardello consiste una striscia di terreno rettangolare il cui lato corto misura non più di 15 metri e lungo il cui lato lungo, posto a nord, sono già edificate altre abitazioni poste a confine o nelle immediate vicinanze di esso.
Una simile conformazione e, al contempo, la necessità di tenere conto delle distanze dai confini e dagli immobili confinanti, dotati di pareti finestrate che impedisce di fatto ai ricorrenti di sfruttare la potenzialità edificatoria del lotto, che diviene, pertanto, sostanzialmente inservibile allo scopo per il
quale era stato acquistato, ossia l’edificazione di una casa di abitazione da adibire all’uso familiare.
È evidente, infatti, che la contemporanea necessità di rispettare la distanza di 10 metri dalle pareti finestrate esistenti e quella di rispettare la distanza di 5 metri dalla proprietà R, non consentono alcuna edificabilità, misurando il lotto soli 15 metri nel suo lato corto: la presenza
di finestre negli immobili a confine impedisce una qualsivoglia edificazione.
Di quanto sopra era consapevole R, il quale, in sede di presentazione dell’istanza di stralcio di cui si discute, si è premurato di precisare che “i compartisti che non avranno superficie utile all’edificazione, potranno eventualmente godere di una cubatura virtuale da trasferire in altro lotto
od eventualmente cedere l’area al sottoscritto”.
Pertanto, anche l’amministrazione che aveva approvato la proposta del R, era ben consapevole delle conseguenze delle proprie decisioni.
2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 39-40-41 delle NTA del Piano degli Interventi (PI) del Comune di Piovene Rocchette. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed irragionevolezza. Manifesta illogicità.
Il Comune, per giustificare il mantenimento della possibilità di edificare nel lotto – in realtà, si tratterebbe di una facoltà impraticabile – afferma che il contenuto delle norme di cui agli artt. 39, 40 e 41 dettate dalle NTA del Piano degli Interventi, consentono ai ricorrenti di realizzare la volumetria potenziale del lotto. In senso contrario, dalla lettura delle indicate disposizioni NTA non è possibile comprendere come sarebbe materialmente garantita lo sviluppo della volumetria.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili in proprietà dei ricorrenti siti nel centro storico (ambito di intervento denominato “IP2”), i ricorrenti rilevano che la proprietà dell’edificio posto all’interno dell’ambito (scheda “P6bis”) ha presentato istanza di variante volta a stralciare l’ambito suddividendolo in due porzioni autonome, una in proprietà del vicino (originariamente Gasparini Teresina, oggi gli eredi Pirolo Ugo e Paola) e l’altra in proprietà dei ricorrenti.
In particolare, il vicino dei ricorrenti ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire convenzionato che prevede, da un lato, l’abbattimento del preesistente edificio e sua ricostruzione con ampliamento per realizzare 2.188 metri cubi e, dall’altro, la cessione al comune di mq 376 per realizzare parcheggi. I ricorrenti non contestano questa richiesta quanto le ingiustificate previsioni riguardo alla loro proprietà in base alle quali verrebbe loro imposta la cessione di mq 154 per realizzare parcheggi, a fronte della mera possibilità di ristrutturazione dell’esistente, senza alcuna autorizzazione all’ampliamento, peraltro non richiesto e non voluto dai ricorrenti.
I ricorrenti a fronte di ciò presentavano dettagliate osservazioni.
Lo stralcio tra le due proprietà ben può essere nel caso ragionevole. Tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che i ricorrenti sono proprietari di un’area limitata, circa mq 500, e che, per l’immobile esistente, è consentita la sola ristrutturazione, appare del tutto ingiustificata la richiesta di cessione per parcheggi pubblici.
In altri termini, l’Amministrazione avrebbe semplicemente dovuto prevedere l’intervento diretto sull’area, senza alcun vincolo di cessione di parcheggi, tanto più che un parcheggio di rilevanti dimensioni verrà realizzato nell’area limitrofa.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. violazione dell’art. 28-bis, d.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 19 e ss. Legge regionale Veneto n. 11 del 2004. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed ingiustizia manifesta. Difetto d’istruttoria. Violazione degli artt. 18-bis e 21 Legge regionale Veneto n. 11/2004. Violazione dei principi di affidamento del privato e di parità di trattamento. Contraddittorietà nel contegno dell’amministrazione. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’agire dell’amministrazione pubblica e dei principi in materia di espropriazione di cui al d.P.R. 327/2001.
Anche la decisione dell’amministrazione in ordine all’osservazione n. 2, presentata dalla ricorrente, appare viziata da eccesso di potere, risultando ingiusta ed irrazionale, integrando un’evidente disparità di trattamento difficilmente giustificabile.