TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-04-04, n. 202406535
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Pubblicato il 04/04/2024
N. 06535/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05665/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5665 del 2016, proposto da S G, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Comune di Nettuno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
per l'annullamento del diniego del rilascio del permesso di costruire prot. n. 11661/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. F D L nell’udienza di smaltimento del giorno 29 marzo 2024, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento Prot n: 6167 del 04 febbraio 2016 con il quale il Comune di Nettuno ha negato il permesso di costruire richiesto mediante pratica edilizia Prot. n 11661 del 12 marzo 2013.
Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.
Il Collegio ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente, ritenendo insussistente il fumus boni juris .
All’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 29 marzo 2024, tenuta da remoto, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.
2. Preliminarmente, l’amministrazione resistente ha eccepito la nullità della notifica del ricorso via PEC e l’invalidità ed inefficacia della sottoscrizione apposta al ricorso. In particolare, con riferimento alla sottoscrizione del ricorso, l’amministrazione ha rilevato che il processo amministrativo telematico è entrato in vigore per i giudizi instaurati a far data dal 1 luglio 2016 (quindi dopo la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio), atteso che l'art. 136, comma 2 bis del c.p.a., che prevede che tutti gli atti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici e delle parti debbano essere sottoscritti con firma digitale, è entrato in vigore dopo la proposizione del presente giudizio avvenuta con notifica del 15.4.2016.
Il Collegio ritiene di prescindere da tali eccezioni, in quanto nel merito il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato la violazione per eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, considerando che nella medesima zona qualificata come S2-Rurale, in fattispecie analoghe, l’amministrazione avrebbe accolto le domande di permesso di costruire;parte ricorrente ha inoltre lamentato che il diniego si porrebbe in contraddizione con la certificazione del 25.2.2008 e con l’approvazione del progetto del 23.4.2013, con i quali l’amministrazione non avrebbe manifestato motivi ostativi al permesso di costruire. Non si giustificherebbe quindi il diniego sulla base dell’argomento per il quale la zona denominata S2-Rurale non consentirebbe costruzioni di tipo residenziale.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. Occorre richiamare le previsioni della legge regionale n. 38 del 1999, che limita l’edificazione nelle zone agricole (l’immobile si trova in zona “S2 rurale”) e la consente nelle ipotesi di cui all’art. 56 (Insediamenti residenziali estensivi), subordinandola cioè alla previa approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo, i quali però non sussistono, rimanendo così preclusa la possibilità di rilascio di nuovi titoli e permessi di costruire. Non è quindi dirimente che con Determinazione Dirigenziale del 23.4.2013 il progetto sia stato approvato, in quanto tale approvazione è comunque subordinata all’osservanza di tutte le condizioni per l’edificabilità nella zona S2 Rurale, le quali però non sono state osservate, per la mancanza del piano esecutivo e di strumenti urbanistici ad esso assimilabili quali la convenzione di lottizzazione così come previsto dall’art- 56 c. 2 Legge Regionale 38/1999. Ne consegue che il diniego è stato atto vincolato, a fronte dell’accertamento del difetto delle condizioni previste dal citato art. 56 c. 2.
In mancanza, l’Amministrazione comunale è vincolata al rigetto del titolo edilizio richiesto.
4. Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, per cui il provvedimento impugnato dovrebbe essere annullato.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. Il procedimento per cui è causa si è concluso prima dell’entrata in vigore del DL Semplificazioni con cui è stato aggiunto l’ultimo periodo nel comma secondo dell’art. 21 octies l. 241/90 (con decorrenza dal 15 settembre 2020). Ne consegue che trova applicazione l’art. 21 octies c. 2 primo periodo della l. 241/90: trattandosi di atto vincolato, in giudizio non sono emersi, né parte ricorrente li ha allegati e provati, elementi che, addotti in sede procedimentale, avrebbero convinto l’amministrazione ad emettere un provvedimento favorevole.
5. Con il terzo motivo parte ricorrente ha sostenuto che sarebbe maturato il silenzio assenso a fronte della istanza di permesso di costruire, a fronte del dato normativo del comma 8 dell'art. 20 T.U. Edilizia, come novellato dall'art. 5 del DL 13 maggio 2011, n. 70, il quale dispone che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Parte ricorrente ha sostenuto che sarebbero decorsi i termini per provvedere, e che l’area non sarebbe soggetta a vincoli, per cui sarebbe maturato il silenzio assenso.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata. È condivisibile il ragionamento dell’amministrazione resistente, secondo cui non essendo stata osservata la Determinazione Dirigenziale del 23.4.2013, e non essendo il progetto e l’istanza conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica, non può maturare alcun silenzio assenso. Inoltre, permane l’ostacolo descritto con riferimento al primo motivo di ricorso, relativamente alla mancanza del piano esecutivo e di strumenti urbanistici ad esso assimilabili quali la convenzione di lottizzazione così come previsto dall’art. 56 c. 2 Legge Regionale 38/1999.
6. Dalla infondatezza delle censure discende l’infondatezza della domanda risarcitoria per il prospettato danno asseritamente causato dalla lamentata illegittimità dell'atto impugnato.
7. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è respinto.
8. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.