TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-04-16, n. 201900567

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-04-16, n. 201900567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900567
Data del deposito : 16 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2019

N. 00567/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01032/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.G.R. Smart Service S.r.l., Management &
Maintenance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni 15;

contro

Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-per l'accertamento

dell'inerzia del Comune di San Giovanni Rotondo in relazione al procedimento di approvazione del progetto esecutivo presentato dalla ricorrente e relativo alla convenzione del 30.05.2016 con la quale la stessa è stata qualificata concessionaria del project financing relativo agli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione impianti di pubblica illuminazione nel territorio urbano di San Giovanni Rotondo e conseguentemente dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di concludere detto procedimento;
nonché dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sull'atto di significazione, invito e diffida del 09.02.2018 notificato in pari data;

-e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente a provvedere, ove occorra, nel caso di ulteriore inerzia anche a mezzo nomina di Commissario ad acta con riserva di quantificare i danni subiti in un ulteriore ed autonomo giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti il 26\11\2018

-per l'annullamento, previa sospensione,

- della Delibera della Giunta Comunale n. 198 del 22.10.18 avente ad oggetto la “Procedura di Project Financing relativa agli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione impianti di pubblica illuminazione nel territorio di San Giovanni Rotondo – CUP F24H15000620005- CIG: 635676151F – Avvio del procedimento di annullamento dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n.87 del 19.5.2015 – Dichiarazione di nullità” in particolar modo nella parte in cui delibera di non approvare il progetto esecutivo presentato dalla Management &
Maintenance perché privo di copertura finanziaria;

- della nota di comunicazione prot. n. 32548 del 24.10.2018 a firma del Dott. D'Elia;

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalle ricorrenti il 24\12\2018:

-per l'accertamento

- dell'intervenuta risoluzione ex art. 158, del D.lgs. n. 163/2006, della convenzione sottoscritta in data 30.05.2016 per inadempimento del soggetto concedente ovvero per revoca della concessione per motivi di pubblico interesse;

-nonché per la conseguente condanna

-al pagamento dell'indennizzo e di quanto previsto dall'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero, in via subordinata, del risarcimento del danno in ragione della circostanza che il diniego di approvazione del progetto esecutivo si sostanzia in una revoca dell'approvata procedura (di project financing);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il dott. C D e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, le società S.G.R. Smart Service e Management &
Maintenance hanno chiesto che il Tar accerti l’inerzia del Comune di San Giovanni Rotondo in relazione al procedimento di approvazione del progetto esecutivo, presentato dalla M &M con riferimento ad una convenzione del 30 maggio 2016, con la quale la stessa M &
M veniva qualificata concessionaria del project financing relativo agli interventi di riqualificazione adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio urbano di San Giovanni Rotondo.



1.1. Alla domanda sopra indicata ha fatto seguito anche la richiesta di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere detto procedimento amministrativo, previa declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione civica sull’atto di significazione, invito e diffida del 9 febbraio 2018, notificato all’ente civico in pari data;
e condanna a provvedere, se del caso, anche a mezzo nomina di Commissario ad acta, con riserva di quantificare i danni subiti in corso di causa.



2. La società SGR espone in fatto di essere appunto subentrata alla Management &
Maintenance nella titolarità della concessione ricordata, attraverso project financing, “degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica” nel territorio comunale di san Giovanni Rotondo.



2.1. Il subentro interveniva in forza dell’art. 156 del d.lgs. 163 del 2006, dopo che la Management &
Maintenance era riuscita ad aggiudicarsi ai sensi dell’art. 11, comma 8 del d.lgs. 163 del 2006, la relativa concessione di servizi in seguito allo svolgimento di apposita gara di appalto indetta dal Comune di san Giovanni Rotondo, esercitando il diritto di prelazione previsto dalla su indicata disposizione normativa.



2.2. La SGR, una volta subentrata, provvedeva a redigere e a consegnare il progetto esecutivo di efficientamento della pubblica illuminazione che, in data 23 novembre 2016, veniva validato dal RUP ai sensi dell’art. 55 del D. p.r. 207/2010 in contraddittorio con i progettisti.



3. Nonostante le assicurazioni fornite dallo stesso RUP circa la predisposizione della proposta di deliberazione per l’approvazione del progetto esecutivo fin dal 24 novembre 2016, e malgrado i numerosi solleciti inviati all’ente, con i quali la SGR dichiarava di essere disponibile ad iniziare i lavori di ammodernamento degli impianti e l’esecuzione della concessione, l’amministrazione non procedeva nella direzione divisata dalla ditta ricorrente.



4. L’atteggiamento dilatorio proseguiva benchè il Rup si premurasse di evidenziare, sin dal novembre 2017, al Sindaco e al Dirigente competente che i lavori erano urgenti e che i ritardi cagionavano pericoli per la pubblica incolumità.



4.2. Seguivano:

-atto di significazione della SGR del 9 febbraio 2018, a completare l’iter istruttorio per l’approvazione del progetto esecutivo propedeutico alla consegna degli impianti e conseguente stipula della convenzione;

-delibera di Giunta Comunale n. 70 del 6 aprile 2018 di indirizzo ai Dirigenti dei settori interessati “ di fare corso agli adempimenti propri dell’ufficio in esecuzione alla presente deliberazione anche previa acquisizione e richiesta dei necessari pareri ope legis entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione e notificazione della presente deliberazione”;

-riunione tecnica del 3 maggio 2018, in esito alla quale, dopo la verifica del Piano Economico Finanziario degli interventi, predisposto dalla precedente aggiudicatrice Selettra spa, si demandava al Consiglio Comunale di deliberare l’aggiornamento del bilancio rispetto alle risorse economiche previsionali inizialmente accantonate, con quelle effettivamente indicate da quest’ultima offerta della Selettra;

- seduta consiliare monotematica del 13 luglio 2018 che deliberava di riaggiornare la discussione ad altra seduta, a fronte dell’assenza del Dirigente del Settore Finanziario;

-seduta di consiglio comunale del 18 luglio 2018, in cui l’assemblea cittadina si dichiarava incompetente.



5. Stante il protrarsi del contegno dilatorio dell’Ente civico, la SGR si determinava a proporre il presente ricorso che veniva assistito dalle censure di violazione di legge e di falsa applicazione della legge 241 del 1990, oltre che dalla dedotta violazione dei principi di buona amministrazione e buona fede della P.a. nei rapporti con i privati.



5.1. La Sgr ha invocato, in sintesi, la conclusione del procedimento amministrativo e chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di San Giovanni Rotondo di pronunciarsi mediante provvedimento espresso di approvazione del progetto esecutivo, con consegna degli impianti di illuminazione per i previsti lavori di efficientamento;
o, alternativamente, di risoluzione del contratto con assunzione dei conseguenti oneri risarcitori.



5.2. Lamentano, le ricorrenti, che la missiva del 9 febbraio del 2018 di sollecito all’Amministrazione a completare l’iter istruttorio necessario per l’approvazione del progetto esecutivo è rimasta disattesa perché la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 6 aprile 2018, nel rinviare ad altri organi comunali le decisioni del caso, si è risolta esclusivamente in un atto di carattere soprassessorio, attraverso il quale l’amministrazione non ha di certo posto fine alla propria inerzia. Anche la successiva dichiarazione, partorita dal Consiglio Comunale, di considerarsi incompetente ad assumere determinazioni in merito alla vicenda, non è altro che una risoluzione travestita, attraverso la quale l’amministrazione dissimulerebbe il chiaro intento di negare al concessionario il rimborso previsto dall’art. 158, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006.

Concludono, le deducenti, come già detto, per la declaratoria giurisdizionale dell’obbligo di provvedere, previa accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da ultimo su atto di significazione del febbraio 2018.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi