TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-11-18, n. 201913172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-11-18, n. 201913172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201913172
Data del deposito : 18 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2019

N. 13172/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09233/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9233 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di procuratore speciale di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Po, 28;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n. 92636 del 23.4.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali, recante mancato accoglimento della domanda di riconoscimento del beneficio previsto dall'art 2 della legge 22.12.1980, n. 932;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le provvidenze ai perseguitati oolitici antifascisti o razziali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora -OMISSIS-, che nel presente giudizio è rappresentata dal procuratore speciale sig. -OMISSIS-, è la vedova del sig. -OMISSIS-, deceduto a Roma il-OMISSIS-.

2. In qualità di coniuge superstite, avente diritto alla pensione di reversibilità spettante al marito, il 20 ottobre 2006 la signora-OMISSIS-ha presentato domanda alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali al fine di far riconoscere, sulla posizione previdenziale del -OMISSIS- e per il periodo di vigenza delle cc.dd “leggi razziali” (ovvero dal 1° novembre 1938 al 25 aprile 1945) i contributi figurativi previsti dall’art. 2 della L. 932/80.

3. Con il provvedimento in epigrafe indicato la richiesta è stata respinta sul rilievo che il -OMISSIS- “all’epoca delle leggi razziali non aveva compiuto l’età lavorativa”.

4. Con il ricorso introduttivo del giudizio la -OMISSIS-, come sopra rappresentata, ha impugnato il provvedimento di diniego del beneficio, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

I) violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, per non essere stato, il provvedimento impugnato, preceduto dalla notifica dei motivi ostativi al rigetto;

II) violazione dell’art. 5 della L. 96/55, difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento ed illogicità: rileva la ricorrente che per effetto della entrata in vigore delle “leggi razziali”, nel 1938, al marito fu impedito di frequentare le scuole pubbliche, il che ha integrato il primo atto razziale subìto dal -OMISSIS-, dal quale ha cominciato a decorrere il periodo in relazione al quale vanno riconosciuti i contributi figurativi, ai sensi dell’art. 5 della L. 96/55;
in ogni caso, la mancata frequentazione degli istituti scolastici in quel periodo ha tardato l’inizio della attività lavorativa del -OMISSIS-, con correlativo accorciamento del periodo di contribuzione ai fini previdenziali. Peraltro, secondo la ricorrente, i contributi figurativi di cui all’art. 2 della L. 932/80 andrebbero riconosciuti a favore del -OMISSIS-, quantomeno in sostituzione dei contributi di mutualità c.d. scolastica, i quali, ai sensi della L. n. 521/1910, potevano essere versati, alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dagli alunni di età compresa tra i 6 e i 12 anni iscritti alle Società Scolastiche di Mutuo Soccorso. Tale sistema, confermato con la Legge n. 17/1929, prevedeva che i contributi di mutualità scolastica, così versati, fossero computati utili agli effetti della assicurazione obbligatoria. Dei contributi di mutualità “scolastica”, tuttavia, il -OMISSIS- non ha potuto beneficiare poiché con RDL n. 1620/1938 la mutualità scolastica passò sotto la gestione del Partito Nazionale Fascista, al quale il -OMISSIS-, in quanto ebreo, era preclusa l’iscrizione.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, peraltro depositando mera comparsa di stile.

6. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 2 ottobre 2019, in occasione della quale il Collegio l’ha introitato in decisione, dopo aver prospettato alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione in ordine alle domande formulate dalla ricorrente.

7. Il ricorso non può essere accolto.

7.1. La Corte di Cassazione si è già varie volte pronunciata su situazioni simili a quelle portate alla attenzione del Collegio, ovvero nell’ambito di giudizi nei quali venivano in considerazione provvedimenti dell’INPS che negavano la contribuzione figurativa a favore di soggetti che non avevano ancora maturato l’età lavorativa e/o non avevano una posizione assicurativa nel periodo di vigenza delle leggi razziali: tra le più recenti, si veda la sentenza n. 15633 del 2016, nella quale la Corte ha puntualizzato che l’istituto della contribuzione figurativa, previsto dall’art. 5 della L. n. 96/55, come modificato dall’art. 2 della L. n. 932/80, non ha carattere premiale, ma ha lo scopo di “ sostituire, in termini strettamente funzionali, il mancato versamento causato appunto dalle persecuzioni ”, e quindi presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro, interrotto, e, conseguentemente, anche un rapporto assicurativo.

7.2. Il -OMISSIS-, al momento in cui sono entrate in vigore le leggi razziali, aveva circa 3 anni, e quindi per tutto il periodo di vigenza delle stesse non avrebbe raggiunto l’età lavorativa, all’epoca fissata in 14 anni. Non è pertanto possibile affermare che le leggi medesime hanno causato l’interruzione di un rapporto assicurativo in essere.

7.3. Quanto alla possibilità di riconoscere i predetti contributi figurativi sul presupposto che l’entrata in vigore delle leggi razziali avrebbe di fatto impedito al -OMISSIS- gli studi e che ciò si sarebbe riverberato sul momento in cui il medesimo si è collocato sul mercato del lavoro, accorciandone il periodo di contribuzione, il Collegio osserva che si tratta di fattispecie che non è compresa, e regolata, dall’art. 5 della L. n. 96/55, che, come già precisato presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro e di una posizione assicurativa. Tale vuoto di tutela potrebbe essere colmato solo dal legislatore, o potrebbe essere fatto valere dagli interessati, in base ad una valutazione meramente astratta, per mezzo di azioni risarcitorie, che evidentemente esulano dall’ambito del presente giudizio.

8. Considerazioni analoghe valgono in relazione alla domanda con cui la ricorrente, in via subordinata, ha chiesto che venissero riconosciuti, sulla posizione assicurativa del marito, i contributi figurativi previsti dall’art. 5 della L. 96/55 relativamente al periodo di età scolare, durante il quale egli avrebbe potuto giovarsi della c.d. mutualità scolastica.

8.1. I contributi figurativi previsti dall’art. 5 della L. 96/55 hanno natura riparatoria, ma costituiscono una riparazione in forma specifica e sostitutiva, poiché – come visto – presuppongono la preesistenza di un rapporto di lavoro e la interruzione di una posizione assicurativa, che in tal modo viene colmata, sia pure a posteriori;
essi presuppongono, inoltre, l’obbligatorietà della contribuzione interrotta a causa degli atti di persecuzione (in questo caso di natura razziale), perché tale obbligatorietà consente a posteriori di stabilire che i contributi persi a causa degli atti persecutori sarebbero stati certamente versati.

8.2. Tuttavia, la previdenzialità scolastica per gli alunni non era obbligatoria, come si desume chiaramente dall’art. 2, della L. n. 17/1929 “Il servizio di mutualità scolastica è obbligatorio per il maestro. L’iscrizione da parte degli scolari alla mutualità scolastica è volontaria”, e quindi a posteriori non si può affermare che la mancata frequentazione scolastica negli anni di vigenza delle leggi razziali costituisce la sola causa certa che ha precluso al -OMISSIS- di giovarsi della mutualità scolastica.

8.3. Con riferimento ai versamenti di mutualità scolastica, pertanto, l’entrata in vigore delle leggi razziali ha determinato piuttosto, per coloro cui tali leggi hanno precluso la frequenza scolastica, una perdita di occasione di accedervi e di beneficiare dei relativi effetti, che parrebbe poter essere astrattamente considerata ad una voce di danno da far valere nelle opportune sedi, differenti dalla presente, che ha invece ad oggetto un provvedimento che si pronuncia su uno specifica misura di riparazione in forma specifica.

9. Le argomentazioni che precedono dimostrano che la motivazione del provvedimento impugnato, che non contiene apprezzamenti discrezionali e che esprime invece un giudizio di non spettanza del beneficio per ragioni strettamente giuridiche, non avrebbe potuto essere differente, dal che consegue che la mancata comunicazione alla ricorrente dei motivi ostativi, ex art. 10 bis della L. n. 241/90, non può essere causa di annullamento dell’atto impugnato.

10. Il ricorso va conclusivamente respinto.

11. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della novità delle questioni trattate.

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