TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2009-12-04, n. 200905617
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N. 05617/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 08865/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 8865 del 2009, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dagli avv. C C, F S, con domicilio eletto presso Elettra Bianchi in Roma, via C. Poma, 4;
contro
U.T.G. - Prefettura di Rieti, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto prot. n.327(6614)2008/Uff. Pat., datato 03.09.2009 della Prefettura di Rieti notificato il 21.9.2009 con il quale veniva stabilita la revoca della patente di guida del ricorrente n. RI5075175W rilasciata dalla M.C.T.C. di Rieti, e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Rieti;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato - ai fini cautelari ed a prescindere da ogni questione inerente il Giudice cui spetta di conoscere della controversia:
- che il provvedimento impugnato ha natura vincolata rinvenendo il suo presupposto, ex lege, nella guida durante il periodo di sospensione della patente;
- che, nel caso di specie, dagli atti di causa, il verbale n.484743311 del 28.7.2008 non risulta annullato dal competente Giudice;