TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-10-13, n. 202213067
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 13067/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10867/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10867 del 2022, proposto da
I N A, E A, M B, R B, M B, M C B, L B, N B, C B, A C, G D S, D F, L G, D G, F G, E L, A M, F M, T R M, M M, A M, E M, M P, R R, R L M, L R, S S, M P S, A S, A T, L Z, rappresentati e difesi dagli avvocati G G C, A C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscaa, Umbria, Veneto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'accertamento, previo, occorrendo, dell'annullamento del rifiuto prestato dal Ministero dell'Istruzione RISPETTO ALL'ISTANZA/DIFFIDA NOTIFICATA IL 14/7/2022 - RIPUBBLICAZIONE E RIDETERMINAZIONE GRADUATORIA DI merito di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017 approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 con riguardo a ciascuna regione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto istanza al MIUR diretta :
1. a rettificare in esecuzione del giudicato di cui alle sentenze nn n. 1350 del 25/02/2022 Consiglio di Stato, n. 3132 e 5535 rispettivamente pubblicate il 26.04.2022 ed il 04.07.2022 la graduatoria GM di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017 nonché a alle sentenze n. 1350 del 25/02/2022, n. 3132 de 26/04/2022 e del 04/07/2022 n. 5535 la graduatoria di merito di cui alla procedura concorsuale indetta per mezzo del D.D.G. 1259 DEL 23/11/2017;
2. a rideterminare per l’effetto le sedi disponibili, ora per allora, con decorrenza dalla data della pubblicazione della graduatoria approvata con decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1° agosto 2019 con riguardo a ciascuna regione;
3. a revocare, per l’effetto, il depennamento disposto nei confronti dei ricorrenti.
Stante l’inerzia del MIUR , parte ricorrente ha proposto ricorso volto all’ accertamento dell’ illegittimità del silenzio.
Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi.
Non può invece accogliersi la domanda volta all’accertamento del fondamento dell’istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione (ex multis, 3590/2018).
In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di mesi tre dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell’ulteriore termine di tre mesi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.