TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-02-14, n. 201700910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-02-14, n. 201700910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201700910
Data del deposito : 14 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2017

N. 00910/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01796/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-O-rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci N.16;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G C C.F. CLBGPP63S05F839B, con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia,81 presso l’Avvocatura Regionale.

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n° 0106029 del 16/02/16, notificato in data 04/03/16, a firma del Dirigente dell'Unità Organizzativa Demanio regionale, dott. Ciro Russo, con il quale è stato ordinato al sig. -O-il "rilascio" dell'immobile sito in -O-;
b) per quanto occorra della nota della Regione Campania — Settore Demanio e Patrimonio prot. n° 2012.0546800 del 16/07/12;
c) per quanto occorra della nota della Regione Campania — Settore Demanio e Patrimonio prot. n° 2012.0871958 del 08/11/12;
d) di tutti gli atti preordinati, connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute;

nonché per l'accertamento dell'obbligo della Regione Campania a concludere, secondo le procedure di legge, il procedimento di regolarizzazione — assegnazione -O-avviato con note prot. n° 2012.0546800 del 16/07/12 e prot. n° 2012.0871958 del 08/11/12;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 23.09.2016, per l’annullamento e) della nota prot. n° 415224.2016 del 17/06/16, pervenuta in data 24/06/16, della Direzione Generale per le Risorse Strumentali — Demanio della Giunta Regionale della Campania;
f) della nota prot. n°415224.2016 del 17/06/16 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali — Demanio della Giunta Regionale della Campania inviata nuovamente, in data 20/06/16 (pervenuta in data 04/07/16) ed in particolare dei relativi allegati;
g) del provvedimento della Giunta Regionale della Campania — Direzione Generale per le Risorse Strumentali — Patrimonio Regionale prot. n° 837197 del 5/12/13, mai comunicato ed allegato alla nota sub f) con il quale è stata rigettata l'istanza di regolarizzazione;
h) del provvedimento prot. n° 509756 del 26/07/16 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali — Unità Operativa Demanio regionale — della Giunta Regionale della Campania con il quale è stato ordinato nuovamente al ricorrente il rilascio dell'immobile entro la data del 14/10/16;
i) di tutti gli atti preordinati, connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. G P Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1796 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.

A sostegno delle sue doglianze, la parte ricorrente, sig. -O-, premetteva di essere figlio del sig. -O-, dipendente dell'Unità Operativa Speciale Gestione Acquedotti "ex Casmez" della Regione Campania ed assegnatario della -O-sita in -O-;

di aver sempre abitato la-O-ed ha sempre collaborato con il padre agli obblighi di presidio, manutenzione e vigilanza;

di aver inoltrato, in data 05/08/96, a seguito del decesso del padre, avvenuto, in costanza di servizio, in data 15/05/96, nota alla Regione Campania - Settore Acque ed Acquedotti con la quale chiedeva il prosieguo della concessione in uso, a fini abitativi, del predetto alloggio di servizio dichiarando nel contempo la propria disponibilità a continuare ad assolvere gli obblighi di presidio, vigilanza e manutenzione (attività che il ricorrente ha svolto e svolge tutt'ora);

di lavorare infatti presso l'Acquedotto Campano, azienda a cui la Regione Campania ha affidato la gestione, il presidio, la manutenzione e la vigilanza degli impianti dell'Acquedotto regionale provenienti dall'ex Cassa per il Mezzogiorno;

che la Regione Campania, con legge regionale n° 38 del 3/11/1993, dettava gli indirizzi operativi per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali della Regione;

che, successivamente, la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n° 1273 del 17/10/2005, sul presupposto che fosse necessario "in applicazione della surrichiamata normativa regionale, emanare indirizzi operativi disciplinanti le procedure amministrative per la determinazione dei canoni ed il rilascio delle concessioni in uso a terzi, pubblici e privati, dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione Campania...." al punto 5 (avente ad oggetto "utilizzatori senza titolo") prevedeva espressamente che: "Entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi operativi l'utilizzatore senza titolo, che provi la sussistenza della predetta circostanza, può regolarizzare la propria posizione presentando domanda di concessione con le modalità di cui al punto 2.1 e provvedendo al pagamento a titolo risarcitorio di un'indennità pari al periodo di occupazione e, comunque, non superiore a cinque annualità del canone determinato per la concessione";

che la Regione Campania, successivamente, con deliberazione n° 244 del 12 marzo 2010 approvava nuove linee guida per la disciplina delle locazioni e delle concessioni dei beni immobili regionali;

che, in particolare, con tale deliberazione, la Regione Campania approvava le nuove linee guida precisando che "la concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili di proprietà della Regione Campania è disciplinata, oltre che dalle Linee guida citata sub 1, dalla delibera di Giunta Regionale n° 1273 del 7 ottobre 2005, per le parti non in contrasto con le stesse Linee guida";

che, in forza di tali disposizioni, la Regione Campania, in data 16/07/2012, con propria nota prot n° 2012.0546800, avente ad oggetto "immobile di proprietà regionale (-O-) — Regolarizzazione mediante stipula atto di concessione. Detentore: -O--O-", riconosceva intanto la posizione dell'attuale ricorrente, e comunicava che, ai fini della regolarizzazione del rapporto locativo, il -O-avrebbe dovuto inoltre una serie di documenti;

di aver quindi inviato, in data 25/07/12, la documentazione richiesta;

di aver inviato anche ulteriore documentazione richiesta dalla Regione Campania;

che, tuttavia, nonostante l'adempimento pieno da parte del ricorrente a tutte le richieste della Regione Campania, non si concludeva;

che, inopinatamente, e come detto, senza concludere il procedimento di regolarizzazione precedentemente avviato e senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, in data 4/3/16, il Dirigente ad interim dell'Unità Organizzativa Dirigenziale Demanio Regionale ha adottato il provvedimento impugnato con il quale si dispone, sic et sempliciter, l'immediato rilascio dell'immobile — -O-;

di aver pertanto impugnato tali atti;

che, nelle more del giudizio, la Regione comunicava al ricorrente che procedimento di regolarizzazione risultava espressamente ed inequivocabilmente definito con la comunicazione prot. 2013.0837197 del 5 dicembre 2013;
e nuovamente inviava al sig. -O-la nota prot. n°415224, pervenuta in data 4/07/16, questa volta allegando sia la nota prot n° 2013.0837197 del 5 dicembre 2013 che l'avviso di ricevimento a/r della raccomandata a suo tempo inviata;

di aver pertanto impugnato tali atti con motivi aggiunti.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 07.06.2016, con ordinanza n. 896/2016, l’istanza cautelare è stata accolta imponendo all’Amministrazione la definizione del procedimento di regolarizzazione.

All’udienza dell’11.10.2016, con ordinanza n. 1662/2016, l’istanza cautelare è stata accolta per il periculum in mora.

All’udienza del 07.02.2017, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) la Regione Campania, con note prot. n. 2012.0546800 del 16/07/2012 e prot. n° 2012.0871958 dell'08/11/2012 aveva invitato il-O-, quale detentore "senza titolo" dell'-O-sita in -O-, a regolarizzare la propria posizione, stipulando un nuovo atto di concessione;
è illegittimo dunque disporre il rilascio senza nemmeno aver concluso il procedimento finalizzato alla regolarizzazione;
2) eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che altri detentori – in situazione analoga a quella del ricorrente – sono stati regolarizzati;
3) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
4) la -O-in oggetto, come si dirà, contrariamente a quanto affermato dalla Regione Campania, è ricompresa tra i beni immobili costituenti il patrimonio dell'ente con la conseguenze che, in quanto beni patrimoniali e non demaniali, tali immobili non sono suscettibili di autotutela in via amministrativa ex art. 823 c.c.;
la motivazione è contraddittoria perché le premesse da cui parte, infatti, la Regione Campania per affermare l'esigenza di rientrare in possesso del bene sono assolutamente infondate già in punto di fatto, atteso che tale immobile non svolge alcuna funzione nel sistema acquedottistico campano e per esso non è prevista alcuna utilizzazione per scopi istituzionali;
le motivazioni della Regione Campania, inoltre, sono assolutamente in contraddizione con analoghi atti della stessa Regione dove è chiaramente detto che la -O-di -O-non svolge alcuna funzione istituzionale nemmeno come pertinenza del sistema acquedottistico della Regione Campania;

nonché per i seguenti motivi aggiunti depositati il 23.09.2016: 1) la Regione, con la nota prot. n° 415224 del 24/06/16, sostiene di aver a suo tempo provveduto a concludere il procedimento precedentemente avviato di regolarizzazione dell'uso dell'immobile in oggetto, con nota prot. n° 2013.0837197 del 5/12/13, che sarebbe stata spedita con raccomanda a.r. e su cui si sarebbe formata la c.d. "compiuta giacenza";
ma così non è: dall'avviso di ricevimento, infatti, emerge in maniera evidente che l'Amministrazione regionale ha confuso, a suo tempo, il mittente con il destinatario. La nota, pertanto, era stata erroneamente indirizza alla Giunta Regionale della Campania e non al sig. -O-indicato come il soggetto cui doveva essere restituito l'avviso di ricevimento;
2) provvedimento era già a suo tempo illegittimo per violazione delle linee guida, in quanto la Regione non aveva comunque chiarito quale sarebbe la richiesta avanzata dal Settore CIA né quale fosse il fine istituzionale di quella che lei stessa definiva -O-;
l'inesistenza di una funzione istituzionale dell'immobile in oggetto risulta dai fatti visto che dal 2013 ad oggi non v'è stato alcun uso della -O-in oggetto e, inoltre, come rilevato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in tutti gli atti di programmazione successivamente adottati dalla Regione non v'è alcun riferimento all'immobile in oggetto;
3) violazione del divieto di integrare o modificare la motivazione in giudizio, atteso che il presunto carattere di demanialità dell'immobile in oggetto non è più legato ad una inesistente "Centro Servizi Serbatoi" ma si sostanzia più genericamente come "pertinenza dell'Acquedotto Campano a servizio della zona acquedottistica denominata "Terra di Lavoro" pertanto partecipa necessariamente del suo carattere di demanialità".

L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Occorre in primo luogo ribadire che il bene in questione ha natura demaniale. È incontestato che si tratti di un di alloggio di servizio;
la sua destinazione a servizio dell'acquedotto è stata definitivamente accertata da C.d.S., sez. IV, n. 5101 del 2011;
né, come eccepito dalla Regione, è ragionevole configurare, rispetto all'accertamento giudiziale operato dal C.d.S. circa la destinazione in concreto dell'immobile a cantoniera da sempre, una qualsivoglia idonea diversa sopravvenienza contraria, nel senso dunque della sdemanializzazione essendosi in presenza di un impianto a servizio della rete acquedottistica in funzione.

Come si evince dalla Relazione tecnica integrativa dell'Amministrazione, “sussistono condotte e camera di manovra con presa dedicata per l'alimentazione di autobotti sia dei VV.FF che dei comuni limitrofi;
nella camera di manovra sono presenti organi di regolazione idraulica, sfiati, scarichi, etc.” Pertanto, prosegue la relazione, "è di fondamentale importanza, considerando anche la possibilità che si manifestino guasti e/o emergenze che comporterebbero il necessario accesso ai luoghi con mezzi di lavoro e dunque problematiche operative e di sicurezza, che le suddette aree siano sgombre da qualsiasi attività estranea che causerebbe ostacolo alla gestione della rete acquedottistica e che le stesse aree siano fruite solo ed esclusivamente da personale addetto".

Dunque, come eccepisce l’Amministrazione resistente, non si vede come possa essere prospettata una sdemanializzazione, per di più tacitamente e indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della asserita ed apodittica cessazione della destinazione del bene al pubblico servizio, in presenza, viceversa, di atti da cui si evince con chiarezza la volontà di conservare e riaffermare quella destinazione.

Accertata la demanialità del bene ed il fatto che lo stesso continui a soddisfare esigenze di natura pubblicistica, non poteva che essere disposto lo sgombero dell’alloggio: come precisato in giurisprudenza, “La pubblica amministrazione ha diritto a riottenere l'alloggio demaniale assegnato al dipendente, una volta che si sia maturata la perdita del titolo, atteso che l'assegnazione di detti alloggi viene effettuata essenzialmente per garantire il funzionamento dei servizi, e solo indirettamente per assecondare le esigenze abitative degli interessati” (Tar Toscana, Sez. I, n. 1325/2008). Ne consegue che eventuali vizi formali risultano irrilevanti ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990, non potendo il provvedimento avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione e la pronunzia di un’ordinanza cautelare favorevole alla parte ricorrente, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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