TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-12-16, n. 200907933
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N. 07933/2009 REG.SEN.
N. 01349/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2009 proposto dal Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to . Raffaella D'Angelo, con domicilio eletto presso la stessa in via M. Schipa n. 41 (ufficio legale Codacons),
contro
il Comune di Scala, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio -
per l'annullamento del diniego formatosi per silentium sulla domanda del 4 giugno 2009 della ricorrente Codacons di accesso a documenti amministrativi, inoltrata al Comune intimato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Codacons Campania (Coordinamento Associazioni Difesa Ambiente e Diritti Utenti e Consumatori), con la domanda del 4 giugno 2009, ha chiesto al Comune intimato l’accesso, mediante rilascio di copia, a vari atti e provvedimenti amministrativi.
Decorso senza esito il termine di giorni trenta prescritto per il rilascio, il suddetto, con ricorso notificato il 23 luglio 2009 e depositato il 30 seguente, ha chiesto a questo Tribunale la declaratoria d’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla sua domanda e l’emissione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Il Comune intimato, con la nota depositata il 2 settembre 2009, ha posto in luce di non aver ricevuto la domanda di parte ricorrente spedita per fax, ed ha rappresentato il pieno assenso a consentire l’accesso.
Ne deriva che, stanti gli elementi chiariti dal Comune, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Sussistono, tenuto conto della nota del Comune, giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio.