TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-11-15, n. 201900887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-11-15, n. 201900887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900887
Data del deposito : 15 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2019

N. 00887/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00723/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2019, proposto da
Sigma S.p.A., in proprio e quale società capogruppo mandataria di costituendo R.T.I. con FS Technology S.p.A. mandante, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., società rappresentate e difese dagli avvocati R Z ed A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A E M, in Bologna, piazza della Mercanzia n. 2;

contro

Trasporto Passeggeri Emilia Romagna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E G e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A)del provvedimento comunicato con nota del 20 agosto 2019, prot. n. 11036, con il quale Trasporto Passeggeri Emilia Romagna S.p.A. ha escluso il costituendo R.T.I. odierno ricorrente dalla gara pubblica avente ad oggetto “Fornitura di un sistema di bigliettazione elettronico EMV per le aziende Tper S.p.A., Seta S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Tep S.p.A. Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;
di ogni atto presupposto, connesso e/o collegato, ivi compresi B)la lettera di invito del 6 giugno 2019;
C)il capitolato tecnico e i chiarimenti laddove, in relazione alle certificazioni richieste con riguardo all’elemento “validatore”, gli stessi debbano essere interpretati in senso difforme da quello prospettato nel presente gravame;
nonchè per ottenere: il subentro ex art. 122 Cod. proc. amm. nel contratto eventualmente stipulato medio tempore con l'impresa aggiudicataria e il riarcimento dei danni subiti da RTI ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trasporto Passeggeri Emilia Romagna S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. R Z e avv. A F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione da parte del costituendo R.T.I., odierno ricorrente, del provvedimento con il quale Trasporto Passeggeri Emilia Romagna S.p.A. l’ha escluso dalla gara pubblica bandita per la “Fornitura di un sistema di bigliettazione elettronico EMV per le aziende Tper S.p.A., Seta S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Tep S.p.A, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.

A sostegno del ricorso, R.T.I. fra Sigma s.p.a. capogruppo e FS Tecnology s.p.a. (di seguito RTI SIGMA) deduce i seguenti motivi in diritto: violazione del par. I, lett. f) della Lettera d’invito e dell’art. 4 par. “Certificazioni” del Capitolato;
violazione delle Direttive 2004/104/CE e 2014/30/UE e del Reg. n. 10 della Comm.ne economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
eccesso di potere sotto i diversi profili di travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, e di motivazione, illogicità e sviamento;
violazioni dei principi del buon andamento della P.A. e del favor partecipationis;

La stazione appaltante Trasporto Passeggeri Emilia Romagna s.p.a. si è costituita in giudizio, in via pregiudiziale eccependo la irricevibilità del ricorso per asserita tardiva impugnazione del provvedimento di esclusione dalla gara. Nel merito Tper s.pa. chiede che il ricorso sia respinto, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure in esso rassegnate.

Alla camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019, la causa è stata chiamata: alle parti è stata comunicata la possibilità di immediata decisione della stessa nel merito, ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.. Il ricorso è stato quindi trattenuto per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio ritiene innanzitutto di non esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla resistente stazione appaltante, stante l’accertata infondatezza dello stesso nel merito.

L’esclusione dalla gara di RTI SIGMA è infatti pienamente legittima, avendo la stazione appaltante Trasporto Passeggeri Emilia Romagna s.p.a. (di seguito: Tper spa) accertato che detta concorrente non era in possesso del requisito, espressamente richiesto dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, della “certificazione automotive radioelettriche e dei circuiti elettromagnetici –validatore- di cui all’art. 4 del Capitolato Tecnico”.

Nello specifico, la suddetta disposizione del Capitolato Tecnico prescrive che “il validatore deve inoltre essere certificato automotive e deve possedere la certificazione di “Compatibilità elettromagnetica (certificazione 95/54/CE)”.

A seguito di espressa richiesta formulata dalla stazione appaltante a RTI ricorrente in sede di soccorso istruttorio finalizzata alla presentazione della suddetta certificazione tecnica relativa all’elemento di fornitura “validatore, mancante nei documenti di gara presentati, R.T.I. ricorrente ha risposto affermando di non avere la certificazione richiesta, ma che, comunque, il possesso requisito era comprovato dall’attestazione di conformità elettromagnetica rilasciato dal produttore del “validatore”, secondo quanto stabilito dalle Direttive 2004/104/CE e 2014/30/UE.

La tesi sostenuta da RTI SIGMA non è condivisibile.

Innanzitutto il requisito richiesto riguardava un elemento essenziale della fornitura: “il validatore” per il quale la Lettera d’Invito stabiliva inequivocabilmente che il prodotto offerto dovesse essere munito di specifica certificazione Automotive di compatibilità elettromagnetica, dovendo il dispositivo in questione essere installato su mezzi di trasporto pubblici già aventi a bordo diversi elementi elettronici con i quali vi è la possibilità di creare interferenze.

Dall’insieme della lex specialis di gara e anche dalla relazione tecnica depositata in atti da Tper spa (v. doc. n. 15 di Tper spa) emerge la oggettiva complessità dei suddetti dispositivi di ultima generazione facenti parte della fornitura, la cui installazione a bordo di autobus pubblici serve per gestire le operazioni di convalida in modalità contact-less di biglietti e di abbonamenti elettronici “contenuti” in carte bancarie, smartcard e smartphone.

Pertanto, non trattandosi di ordinari strumenti di validazione meccanica di biglietti e abbonamenti ma di complessi e compositi dispositivi elettronici, in grado di produrre interferenze elettromagnetiche con gli altri dispositivi elettronici di cui sono attualmente dotati i mezzi di trasporto pubblico, risulta ampiamente giustificata la certificazione automotive di tali dispositivi espressamente richiesta dalla lex specialis di gara sia nella Lettera d’Invito sia nel capitolato Tecnico.

Ritiene il Collegio, inoltre, che la peculiarità della fornitura riguardo a tale fondamentale componente giustifichi la sanzione dell’esclusione espressamente comminata dalla Lettera d’Invito alle imprese concorrenti risultate non in possesso della specifica certificazione tecnica richiesta.

Sulla base delle stesse considerazioni sopra delineate, deve essere respinto il motivo di ricorso rilevante falsa applicazione della lex specialis di gara, risultando, a contrario di quanto sostiene RTI ricorrente, oggettivamente chiara la lettera della lex specialis ove richiede espressamente che il possesso del requisito in questione sia comprovato unicamente dalla certificazione automotive, a nulla rilevando, nel caso di specie, quanto previsto, in via generale, dalla normativa europea citata nell’atto introduttivo, circa l’eventualità che il possesso del requisito possa essere comprovato anche mediante la dichiarazione di conformità elettromagnetica del produttore.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

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