TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-01, n. 202402004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-01, n. 202402004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402004
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2024

N. 02004/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10918/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10918 del 2017, proposto da
Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E R e A B, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- della delibera n. 169/17/CSP del 27 luglio 2017, recante “Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (“Rai 2”) per la violazione dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP (Proc. 2682/17/VF)”, notificata a RAI a mezzo posta elettronica certificata in data 29 agosto 2017;

- del propedeutico provvedimento CONT. 6/17/DCA/N°PROC. 2682/VF del 28 marzo 2017, recante “Contestazione nei confronti della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Rai 2”) per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP”, notificata a RAI a mezzo posta elettronica certificata in data 28 marzo 2017;

- nonché di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante società impugnava l’ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 37, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l’art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP (Proc. 2682/17/VF)”, notificata a RAI a mezzo posta elettronica certificata in data 29 agosto 2017 e dei propedeutici atti connessi.

In fatto, accedeva che in data 1° febbraio 2017 il canale Rai2 trasmetteva in prima serata, a partire dalle ore 21:00 circa, l’incontro di calcio Roma-Cesena valido per la competizione Coppa Italia-TIM Cup. Come consentito dalla normativa di settore era stata prevista dall’Emittente la possibilità di inserire nel corso della gara alcuni spot pubblicitari di breve durata, fino al numero massimo di 6 nei tempi regolamentari (c.d. mini-spot). Ha contestato l’Autorità la perdita di azioni di gioco, a causa del protrarsi delle due interruzioni pubblicitarie, inserite durante le pause regolamentari del predetto incontro di calcio, pregiudicandone l’integrità.

In diritto,

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