TAR Latina, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800233
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Pubblicato il 26/04/2018
N. 00233/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2017, proposto da:
Istituto di Vigilanza della Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Frosinone, piazza A. Paleario, 7;
contro
Comune di Cassino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
ricorso per l'esecuzione del giudicato avverso decreto ingiuntivo n. 367/17 del Tribunale di Cassino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il dott. A M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso, notificato a mezzo servizio postale il 10.4.2017 e tempestivamente depositato, con cui la società Securpol - S.r.l., ha adito questo Tribunale - ai sensi degli artt. 112 e ss. del D.L. vo 104/10 - chiedendo l’esecuzione del decreto ingiuntivo telematico n. 367/2017, emesso dal Tribunale Ordinario di Cassino nei confronti del Comune di Cassino per il pagamento della somma di € 97.441,53, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, nonché spese della procedura, liquidate in € 2.500, 00 Iva e C.p.a;
Considerato che, il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi dell’A.G.O. postula che:
a) il decreto ingiuntivo, non opposto, di cui si chiede l’esecuzione sia passato in giudicato;
b) tale decreto sia, successivamente al passaggio in giudicato, notificato al debitore munito della formula esecutiva;
c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31-12-1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-2-1997, n. 30 secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;
Considerato, che l’odierno ricorso possiede i requisiti sopra indicati ed è pertanto meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune intimato non ha provveduto al pagamento del proprio debito;
Rilevato, in ordine alle ulteriori domande (cioè nomina di un commissario ad acta e condanna al pagamento di una somma di denaro ex articolo 114, comma 4, lettera e), c.p.a.) che l’art. 1, comma 781, lett. a), della L. 28.12.2015 n. 208 ha aggiunto due ulteriori periodi all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a tenor dei quali: a) nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o della notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;b) tale penalità non può reputarsi manifestamente iniqua, quando è stabilita in misura pari agli interessi legali;
Ritenuto, quindi, che la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere accolta, con condanna del Comune debitore al pagamento di una somma pari agli interessi legali sul capitale dovuto – a titolo di penalità di mora – con decorrenza dalla data della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notifica della presente pronuncia. Detta somma dovrà essere commisurata al periodo di inadempimento, nel senso che gli interessi legali, calcolati su base annua, dovranno poi essere proporzionati alla durata dell’inadempimento;
L’inadempimento rilevante ai fini della penalità di mora – che decorre dal giorno della comunicazione in via amministrativa, ovvero, se anteriore, della notifica della presente decisione – avrà come termine finale il giorno di insediamento del Commissario ad acta e la ricorrente dovrà evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del suindicato termine di sessanta giorni assegnato al Comune debitore per ottemperare e l’insediamento del Commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento;
Ritenuto, che le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione debitrice.