TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-09-25, n. 201500286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-09-25, n. 201500286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201500286
Data del deposito : 25 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00060/2015 REG.RIC.

N. 00286/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00060/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2015, proposto da:
Telecom Italia SpA, rappresentata e difesa dall'avv. A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F B in Bolzano, Via Carducci, 13;

contro

Comune di Ora;

per l'annullamento

l) del provvedimento del Sindaco di Ora dd. 23.12.2014, prot. n. 2014/138/0, notificato a mezzo pec in data 30.12.2014, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di una nuova parabola per ponte radio presso la centrale Telecom di Ora;

2) del presupposto parere negativo della Commissione comunale per l'edilizia del Comune di Ora espresso nella seduta di data 16.12.2014;

3) del provvedimento del Sindaco di Ora dd. 12.2.2015 prot. n. 2014/138/0, notificato a mezzo pec in data 13.2.2015, con il quale viene confermato il rigetto dell'istanza presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di una nuova parabola per ponte radio presso la centrale Telecom di Ora;

4) del presupposto parere negativo della Commissione comunale per l'edilizia del Comune di Ora espresso nella seduta di data 27.1.2015;

5) del Regolamento Comunale per la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, limitatamente all'art. 5, III comma ove è previsto il divieto distanziale dai siti sensibili di realizzazione di impianti di telecomunicazione e, per quanto di ragione, della relativa deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ora n. 57 del 10.12.2014, approvativa del suddetto Regolamento;

6) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale aquello impugnato, ancorché non conosciuto dalla società ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2015 la consigliere avv. M F E e udito l’avv. D. Salghetti Drioli, in sostituzione dell’avv. A. Tudor, per la parte ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 29.-30.10.2014 la ricorrente Telecom Italia SpA (di seguito denominata Telecom) presentava al Comune di Ora ed all'Agenzia dell'Ambiente della Provincia di Bolzano un’istanza al fine di ottenere l'autorizzazione per l'installazione di una parabola con funzioni di ponte radio a servizio di un impianto per la telefonia mobile (sito quest'ultimo in via Stazione), presso la centrale già esistente di Telecom in via Truidn n. 9 (p.ed. n. 491 C.C. Ora).

Il progetto prevedeva l'inserimento di una nuova parabola di diametro pari a 30 cm, da ancorare ad una nuova palina posta sul prospetto nord della centrale, di potenza inferiore ad l watt.

La necessità di presentare una istanza in procedura ordinaria derivava - secondo quanto esposto dalla ricorrente - dalla circostanza che l'intervento, sebbene per le sue caratteristiche fosse assoggettabile alla procedura semplificata (segnalazione certificata inizio attività) di cui all'art. 11 del D.P.P. n. 36/2013, doveva essere accatastato ai sensi dell'art. 8 dell'anzidetto D.P.P..

Con lettera 19.11.2014, prot. n. 646961, l’Agenzia Provinciale dell'Ambiente esprimeva parere positivo alla realizzazione dell’progetto.

Con provvedimento dd. 23.12.2014, comunicato alla Telecom a mezzo pec in data 30.12.2014, il Sindaco del Comune di Ora denegava il rilascio della richiesta autorizzazione, con richiamo al parere della Commissione comunale per l'edilizia assunto nella seduta del 16.12.2014 sul presupposto testuale che "l'opera progettata risulta in contrasto con la destinazione del piano urbanistico - centro storico - e in contrasto con l'art. 5 comma 3 del regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione".

Ricevuto il suddetto provvedimento, Telecom con istanza dd. 9.1.2015 (trasmessa a mezzo pec in data 12.1.2015) richiedeva al Comune di Ora la revisione del rigetto e l’emanazione in autotutela di un provvedimento positivo, evidenziando che l’intervento consiste nella posa di un radiocollegamento (sistema punto-punto) di bassissima potenza (inferiore ad l watt) mediante le due parabole (una sulla centrale e l’altra sulla stazione radio base in via Stazione), la cui realizzazione si rendeva necessaria per sostituire un cavo telefonico in rame con un collegamento tecnicamente evoluto, e ribadendo che la procedura ordinaria era stata seguita al solo fine dell'inserimento dell'impianto nel catasto degli impianti di telecomunicazione.

Alla seduta del 27.1.2015 la Commissione edilizia comunale esaminava le osservazioni e la documentazione integrativa della Telecom, esprimendo il seguente parere negativo: “…Pur trattandosi di un intervento che rientra tra quelli per i quali è prevista la procedura di autorizzazione semplificata non sostanziale ai sensi dell’art. 11 del D.P.P. del 13.11.2013, n. 36, viene trattato con procedura ordinaria, in quanto la p.ed. 491 C.C. Ora non è riconosciuta come sito regolarmente autorizzato per impianti di telecomunicazione. L’approvazione dell’intervento proposto avrebbe come conseguenza la mappatura da parte dell’APPA-KIS di questo sito nel catasto degli impianti di telecomunicazione. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento comunale per la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione la p.ed. 491 C.C. Ora rientra in una zona considerata sensibile, data la presenza nel raggio di 150 m della scuola elementare e della casa di riposo”.

Con provvedimento dd. 12.2.2015, comunicato alla Telecom a mezzo pec in data 13.2.2015, il Sindaco del Comune di Ora, respingeva la domanda di concessione edilizia della Telecom.

Oggetto d’impugnazione sono i suddetti atti amministrativi nonché il Regolamento comunale per la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, art. 5, comma 3, e, per quanto di ragione, la relativa deliberazione approvativa del Consiglio Comunale del Comune di Ora n. 57 del 10.12.2014.

Il ricorso poggia sul seguente articolato motivo d’impugnazione:

“I motivo. Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 7 bis della legge provinciale n. 6 del 18.3.2002, del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13.11.2013 n. 36 artt. 3, 4, 10, della Legge 22.2.2001 n. 36 art. 8, VI comma, nonché del Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259 artt. 86, 87, 87 bis. Incompetenza assoluta.”

Il Comune di Ora non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale n. 69/15 del 21.-22.4.2015 questo Tribunale, considerato che le questioni all’esame del Collegio richiedevano un approfondimento proprio della sede di merito e ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ha fissato per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 luglio 2015, ore 9.30.

In occasione di tale udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto rigettato.

Innanzitutto si ritiene opportuno svolgere una premessa sul quadro normativo in cui si inserisce la controversia sub iudice , richiamando al riguardo anche le sentenze n. 197/2007, n. 396/2007 e n. 29/2013 di questo Tribunale.

Il legislatore provinciale ha disciplinato il settore relativo all’installazione, alla localizzazione e all’esercizio di impianti di comunicazione, per quanto di competenza, con l’art. 7bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, il quale (nel testo vigente all’atto di adozione dei provvedimenti impugnati) così recita: “1. Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmittenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

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