TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-10-30, n. 200910531
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N. 10531/2009 REG.SEN.
N. 07168/1991 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7168 del 1991, proposto da:
Lo Turco L, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Roma, viale delle Milizie, 114;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 397N del 9.4.1991 relativo a : EQUO INDENNIZZO;dei pareri CPPO in data 27.4.1987 e CML in data 11.2.1991;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2009 il dott. M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 31.7.1985 il Lo Turco, assistente della Polizia di Stato, ha presentato domanda di concessione di equo indennizzo per la menomazione della seguente infermità:<ulcera peptica in atto : segni rx di gastroduodenite in ben nutrito>.
Con parere n. 20492 del 27.4.1987 il CPPO ha ritenuto che l’infermità <non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, nel caso di specie, non si ravvisano nel breve servizio prestato dall’interessato (dopo due anni è stato ricoverato per ulcera peptica) elementi tali, per intensità e durata, da assurgere a cause o concause efficienti e determinanti sull’insorgenza ed evoluzione di detta affezione, peraltro, legata a stato costituzionale neurodistonico>.
Con il DM del Ministero dell’Interno n. 397N del 9 aprile 1991 – impugnato in questa sede - è stata respinta la sua domanda di concessione di equo indennizzo.
Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi di diritto :
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5,13 e 16 del RD n. 1024 del 1928;arbitraria applicazione dell’art. 5bis del DL n. 387 del 1987 convertito con modificazioni nella L. n. 472 del 1989;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà dei presupposti;sviamento di potere.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
1). Con il primo motivo l’interessato sostiene che <l’Amministrazione ha illegittimamente fatto proprio il parere del CPPO per negare l’equo indennizzo>;a suo avviso, nella specie, <trattandosi di personale assimilato a quello militare vige la disciplina specifica del RD n. 1024 del 1928 e non occorre il parere del CPPO>.
Inoltre, sostiene che l’art. 5bis del DL n. 387 del 1987 non può riguardare il caso di specie conclusosi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
I profili di doglianza dedotti sono privi di pregio.
Come noto, l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1094 estende al personale militare il beneficio dell'equo indennizzo e richiama espressamente le norme per il personale civile dello Stato (art. 50-60 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686) fra le quali rientrano sia l'articolo 51, relativo alla presentazione della domanda e al relativo termine, sia l'articolo 55, concernente il parere obbligatorio del C.P.P.O.
Pertanto, anche prima dell’entrata in vigore dell’art.