TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-01-12, n. 201200130
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N. 00130/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2002, proposto da:
B T, nella qualità di ex socio accomandatario della cessata Edil Bcci s.a.s. con sede in Trani e Bcci Nicoletta, P L e Bcci Vito, in qualità di ex soci accomandanti della stessa s.a.s. (l’ultimo anche in proprio), rappresentati e difesi dagli avv.ti G R e F R, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla via Crispi n.6;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M F I, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Garibaldi n.63;
per l'annullamento
-della diffida contenuta nelle racc. a/r Prot. 8814, ricevute il 18.3.2002, avente ad oggetto la “ Richiesta attivazione procedure trasferimento suoli al Patrimonio Comunale sedi stradali ”, a firma dell’Assessore al contenzioso e del Responsabile dell’Ufficio legale del Comune di Trani;
-di tutti gli atti presupposti ed i comportamenti consequenziali e comunque connessi –ancorchè non conosciuti- in quanto lesivi;
nonché per l’accertamento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 d.lgs. 80/1998 e dell’art. 7 L. 205/2000, dell’illegittimità del comportamento assunto dall’Amministrazione comunale di Trani in danno dei diritti dominicali del Sig. Bcci Vito con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi che si allegheranno in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. F. Romito e avv. G. Valla, su delega dell'avv. M. F. Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio in epigrafe la pretesa dell’Amministrazione comunale di acquisire la particella n.644 di proprietà della società ricorrente per realizzare il collegamento stradale tra via Di Vittorio e via Annibale di Francia, in asserita esecuzione dell’art.7 dell’atto d’obbligo sottoscritto nel 1984 nell’ambito di un intervento edilizio di consistenti dimensioni realizzato, in due tranches, dalla società stessa .
Più precisamente nel 1984 la società Edil Bcci s.a.s. è subentrata alla ditta “Amoruso costruzioni” per l’edificazione di due stabili per civili abitazioni, denominati corpo “A” e corpo “B”oggetto di due distinte concessioni (la n.40/84 del 19.7.1984 per il corpo “A” e la n.72/89 del 21.10.1989 per il corpo “B”), rilasciate nell’ambito di due distinti procedimenti.
In particolare, per quel che qui rileva, il parere favorevole della Commissione edilizia per l’intervento sul lotto “A” venne espresso nella seduta del 22.2.1983 e sottoposto a “determinate condizioni ”;più precisamente e sempre per quel che qui rileva, alla condizione che fosse realizzata una “ strada privata interna da rendersi di uso pubblico ”.
La condizione venne riproposta e specificata nell’atto d’obbligo del 14.7.1984 per notaio C destinato a regolamentare la successiva concessione edilizia n.40 del 19.7.1984.
La controversia verte proprio sull’individuazione delle particelle a cedersi in relazione alla riportata condizione.
1.1. Parte ricorrente assume che l’intero programma costruttivo non abbia mai riguardato la particella n.644, di cui è stata chiesta la cessione nel 2002 con l’atto di diffida oggetto di gravame;tanto più che la stessa, nel vigente strumento urbanistico generale, risultava destinata a verde e non già a strada.
Più precisamente le particelle interessate sarebbero risultate essere le seguenti:
a) per l’intervento “A” le nn.143, 144 e 619, di cui cedute al Comune le nn.144 e 619 per viabilità interna;
b) per l’intervento “B” le nn.645, 646 e 647, di cui –anche in questo caso- le nn.646 e 647 cedute per viabilità interna.
La ricorrente stessa precisa poi che, ad eccezione della particella n.647 riservata dal P.R.G. ad “ allargamento stradale ”, tutte le altre erano destinate a “ zona intensiva ” ed edilizia abitativa;per cui i due lotti formavano due aree simmetriche, separate da una vasta area mai interessata dal programma edilizio in questione, corrispondente proprio alla part. n.644 in discussione oltre che alla n.620 ben più estesa, entrambe tipizzate a “ zona verde aree per attrezzature collettive-scuola materna ” e destinate ad essere espropriate al momento della costruzione delle attrezzature previste.