TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2022-09-24, n. 202202051
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Pubblicato il 24/09/2022
N. 02051/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01662/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2022, proposto da
Newtom S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lainate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, E T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Concetta L F, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 110 del 17 maggio 2022 del Comune di Lainate, registrata al protocollo con il n. 110 Reg. Ord. in data 25.05.2022, avente ad oggetto “ procedimento amministrativo per inquinamento acustico causato dalla attività del pubblico esercizio “ONE LOVE CAFÈ” ubicato a Lainate (MI) in via Sempione 20/I - ordinanza ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e/o richiamato, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, l’esposto del 24 gennaio 2022 e il rapporto di A.R.P.A. Lombardia del 12 aprile 2022, relativo alle misurazioni fonometriche eseguite in data 1 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lainate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 la dott.ssa C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato tra l’8 e il 9 agosto 2022 e depositato il 6 settembre 2022 l’esponente Società, quale proprietaria del p.e. “ One Love Cafè ”, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in epigrafe specificato, con cui il Comune di Lainate le ha inibito l’uso di impianti di diffusione sonora e lo svolgimento di eventi con diffusione di musica in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00), richiedendole, fra l’altro, la predisposizione entro trenta giorni di un piano di bonifica per l’individuazione delle cause del superamento dei limiti di rumore e dei rimedi atti a ricondurre le immissioni acustiche entro i prescritti limiti.
1.1) Con un unico motivo, rubricato: « Violazione e falsa applicazione della legge 447/1995. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Erronea istruttoria. Falsa rappresentazione della realtà. Falsa causa. Contraddittorietà. Illogicità. Manifesta irragionevolezza », viene dedotta l’illegittimità dell’ordinanza per insussistenza sia del presupposto della situazione di eccezionale ed attuale necessità e urgenza che della prescritta temporaneità delle prescrizioni con essa imposte, oltre alla errata misurazione del livello di rumore residuo e, quindi, del livello differenziale.
2) Si è costituito il Comune di Lainate, controdeducendo alle censure avversarie.
2.1) La difesa dell’Ente ha, tra l’altro, eccepito la tardività del ricorso, in quanto notificato soltanto l’8 agosto 2022 e, dunque, ben oltre i sessanta giorni decorrenti dalla notifica a mezzo p.e.c. dell’ordinanza, risalente al 25 maggio 2022.
3) Con Decreto n. 1003, del 08/09/2022, è stata respinta la domanda di misura cautelare monocratica .
4) In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare entrambe le parti hanno insistito con memoria sulle rispettive posizioni.
4.1) La ricorrente ha difeso la tempestività del ricorso facendo leva sulla “ parziale illeggibilità ” della notifica ricevuta a mezzo p.e.c. “ attesa la presenza di file firmati digitalmente in formato. p7m ” e la mancanza “ delle dovute indicazioni circa le modalità di apertura degli allegati ivi contenuti ”.
5) Alla camera di consiglio del 22 settembre 2022 la causa, presenti gli avvocati B. Attardi per la parte ricorrente e A. Travi per il Comune di Lainate, è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente della possibilità di una decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
6) Preliminarmente, il Collegio osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché, la mancanza di opposizione delle parti, avvisate dal Presidente del Collegio in ordine a tale eventualità.
6) Procedendo oltre, il Collegio deve soffermarsi sull’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata da parte resistente.
6.1) L’eccezione risulta fondata.
6.2) La difesa dell’Amministrazione ha allegato e dimostrato che la ricorrente ha ricevuto in data 25 maggio 2022 l’impugnata ordinanza (cfr. il documento allegato sub n. 3 dei depositi di parte resistente), completa della relazione A.R.P.A. ad essa allegata, all’indirizzo p.e.c.: newtomsrls01@legalmail.it, risultante dal Registro delle imprese (cfr. il documento allegato sub n. 5 dei depositi del resistente).
6.2.1) Al riguardo, è utile rammentare come detto Registro sia qualificabile come pubblico elenco ai sensi degli artt.