TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-10-19, n. 202315479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-10-19, n. 202315479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315479
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2023

N. 15479/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10803/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10803 del 2021, proposto dalla Bye Bye di C C S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento di inammissibilità della domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19" prot. n. CA/164075/2021 del 07 ottobre 2021 per il locale sito ai civici 35/35a di Via del Lavatore e del provvedimento di inammissibilità della domanda di "occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19" prot. n. CA/164075/2021 del 07 ottobre 2021 per il locale sito al civico 36 di Via del Lavatore;

- del Rapporto Amministrativo prot. VA/111282 del 10 settembre 2021 della Polizia Locale di Roma Capitale, menzionato e non comunicato;

- del Rapporto Amministrativo prot. VA/113603 del 15 settembre 2021 della Polizia Locale di Roma Capitale, menzionato e non comunicato;

- di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.


Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista l’ordinanza di questo Tar n. 6814 del 6 dicembre 2021;

Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3476 del 20 luglio 2022, che ha disposto il riesame della questione da parte dell’Amministrazione;

Rilevato che non sono stati emessi provvedimenti ulteriori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente gestisce locali commerciali siti in Roma, alla via del Lavatore n 35-35/a e n. 36, ed ha chiesto in data 11 agosto 2020 il rilascio di due concessioni per l’occupazione del suolo pubblico.

Con provvedimenti di data 7 ottobre 2021, Roma Capitale ha respinto le istanze, con distinti dinieghi, basati su due corrispondenti ragioni giustificative.

In particolare, l’Amministrazione ha rilevato che:

a) vi è il divieto di fermata sulle aree in questione;

b) nel caso di utilizzo delle aree (peraltro già consentito, sulla base della normativa temporanea disposta per affrontare l’emergenza covid-19), non vi è lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso.

2. Con il ricorso indicato in epigrafe, la società ha impugnato i dinieghi di data 7 ottobre 2021 e ne ha chiesto l’annullamento.

A fondamento del ricorso, sono stati formulati quattro motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo, è lamentata la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, poiché il provvedimento sarebbe stato emanato in assenza del preavviso di rigetto.

4. Ritiene il Collegio che il motivo va respinto, perché infondato.

Dalla documentazione acquisita, ed in particolare dalle note di data 10 settembre 2021, n. 111282 e di data 15 settembre 2021, n. 113603 della Polizia Locale di Roma Capitale, emerge che il 20 luglio 2021 vi è stato un accesso in loco dei vigili urbani, i quali - constatando l’avvenuta occupazione del suolo pubblico in base alle norme derogatorie per la cd. emergenza covid – hanno rilevato che ‘ su ambo i lati insiste segnaletica di divieto di fermata;
inoltre l’osp così come installata non lasciava una fascia di rispetto al transito sia pedonale che per i mezzi di soccorso’
.

Tutte tali circostanze sono state riportate nel relativo verbale, che è stato redatto in data 22 luglio 2021 e notificato il successivo 28 luglio 2021.

I provvedimenti impugnati non sono stati dunque emanati ‘a sorpresa’ per il rappresentante legale della società, il quale ha avuto il tempo ed il modo di rappresentare le proprie eventuali ragioni in sede amministrativa, ciò che non ha evidentemente ritenuto di fare (cfr. per tutte, Cons. Stato, 6 aprile 2020, n. 2254;
Sez. V, 20 giugno 2019, n. 4241;
Sez. VI, Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3454).

5. Con il secondo motivo, è lamentata la violazione dell’art. 39 del codice della strada ed è contestata la effettiva sussistenza del divieto di fermata sul suolo in questione, poiché il relativo cartello di divieto sarebbe stato posto solo sul lato della strada opposto a quello dove è stato previsto il posizionamento dei tavolini.

6. La censura va respinta.

La sussistenza in loco dei cartelli su entrambi i lati della strada risulta dal verbale sopra richiamato di data 22 luglio 2021, che avendo constatato la sussistenza di una oggettiva circostanza di fatto, fa fede fino a querela di falso.

7. Con il terzo motivo, è dedotto che il divieto di fermata, pur nel caso di effettiva sussistenza, riguarderebbe solo le auto e non potrebbe impedire l’occupazione di suolo pubblico con tavolini.

8. La censura va respinta.

In linea di principio, quando vi è un divieto di fermata su una pubblica strada, il divieto stesso preclude la posa in loco non solo dei veicoli, ma anche di arredi di ogni tipo e di beni che pregiudichino la sicurezza della circolazione.

Inoltre, l’art. 161 del codice della strada, nel disciplinare l’“ingombro della strada”, fa riferimento a ‘chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie…. atte a creare intralcio alla circolazione’.

Tale disposizione - riferita ai casi di comportamenti colposi o anche caratterizzati dal caso fortuito ed applicabile, a maggior ragione, quando l’intralcio alla circolazione sia stato cagionato volontariamente - da un lato, sanziona chi abbia commesso l’illecito e, dall’altro, impone all’Amministrazione di rimuovere quanto si trovi sulla strada ed intralci la circolazione, nonché di rilasciare atti abilitativi della posa in loco di quanto possa intralciare la circolazione.

Inoltre, va rilevato che la società ricorrente non ha né dedotto né comprovato che il mantenimento dei tavolini e delle sedie potrebbe consentire il passaggio dei pedoni (per i quali va mantenuta una ‘fascia di rispetto’ di un metro dalla parete dell’edificio) e a fortiori il passaggio dei mezzi di soccorso.

9. Con il quarto motivo, è dedotto che la mancanza di spazio per i mezzi di soccorso e per i pedoni sarebbe in ipotesi la conseguenza di un ampliamento abusivo posto in essere dalla società e che sussisterebbero tutti i presupposti per l’accoglimento delle domande, sicché vi sarebbe stata la violazione dell’art. 140 del regolamento di attuazione del codice della strada.

10. Ritiene il Collegio che anche tale censura risulta infondata.

Innanzitutto, va evidenziato che con il motivo in esame non sono state riportate specifiche indicazioni sulla larghezza della strada, né sul previsto posizionamento dei tavolini e delle sedie nelle originarie s.c.i.a. e neppure è stato indicato quale spazio libero residuerebbe – con tale posizionamento – per la circolazione dei mezzi di soccorso e per quella dei pedoni.

La censura risulta dunque generica e non è tale da consentire la verifica di eventuali profili di eccesso di potere per insussistenza dei presupposti.

Inoltre, nessun elemento indicativo è stato dedotto e comprovato dalla ricorrente, per supportare quanto è stato adombrato, in ordine alla circostanza che l’assenza dello spazio per il passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni, accertato dalla Polizia Locale, sarebbe dipesa da ampliamenti abusivi degli spazi occupati o piuttosto dalle previsioni della s.c.i.a. così come assentita.

11. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

12. Quanto alle spese, esse sono poste a carico della società ricorrente, nella misura di euro 1.500 oltre accessori di legge, in favore di Roma Capitale.

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