TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-03, n. 202301939

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-03, n. 202301939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301939
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 01939/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03186/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3186 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’interno del 17 gennaio 2019 di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 13 luglio 2016.

Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda in quanto l'istante è stato ritenuto privo del requisito della durata decennale della residenza legale prescritto dall'art. 9, comma 1, lett. f) della legge del 5-2-1992 n. 91 (“ VISTA la nota del Comune di Roma, in data 5/7/2016, che comunicava che l’interessato risulta cancellato per irreperibilità anagrafica dal’8/4/2014 al 30/7/2015 ”) nonché privo del requisito reddituale (“ TENUTO CONTO che da un controllo effettuato attraverso l’Agenzia delle Entrate risulta che l’interessato non ha dichiarato alcun reddito nel corso degli anni … ”).

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente insorge con il presente ricorso, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato e chiedendone l’annullamento dell’efficacia per errata motivazione .

In particolare, la parte assume di essere residente in Italia da più di dieci anni e che i propri redditi sono presenti regolarmente presso la banca dati dell'Agenzia delle entrate, producendo documenti a sostegno delle proprie tesi.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente e ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Alla udienza pubblica del 9 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/92 stabilisce che “ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.

L'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 dispone, poi, che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica ”.

La giurisprudenza ha interpretato l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un'ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe ( ex pluris , cfr. Tar Brescia

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