TAR Napoli, sez. IV, decreto decisorio 2019-01-15, n. 201900077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, decreto decisorio 2019-01-15, n. 201900077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201900077
Data del deposito : 15 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2019

N. 06116/2014 REG.RIC.

N. 00077/2019 REG.PROV.PRES.

N. 06116/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6116 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P M, G L, F D M, G B, B T, C I, A T, P F, A F, S M, P G, A R, M B, L C, L L B, G S, P M, G C, A R, A C, M F, C D I, C M, M M, C A, G M, O E, V N, R M, V R, B B, S R, G V, L G, F B, T C, Luigi Fiorino, Rosario Romeo, Vittorio Raimondo, Salvatore Asciuti, Mariano Fratta, Corrado Rafanelli, Salvatore Trafuto, Gennaro Luongo, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Foggia, con domicilio digitale come da

PEC

Reginde e dom. fisico eletto presso lo studio Luca Strazzullo in Napoli, corso Umberto i n.132;

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione, Croce Rossa Italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

A)Quanto al ricorso principale :

-dell'avviso emesso dal Ministero della difesa di selezione per la formazione del contingente di complessivi 300 posti di personale militare della Croce Rossa Italiana in servizio attivo di cui all'art.5 co.6 del d.lgs. 178/2012 pubblicato su guri n.74 del 2014;

B) quanto ai motivi aggiunti:

- del decreto del 7 agosto 2015 emesso dal Ministero della Difesa (determinazione dei criteri).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le risultanze del fascicolo informatico;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 dicembre 2014;

Vista l’ordinanza collegiale n. n. 4157 del 21.6.2018 ;
con la quale il giudizio è stato dichiarato interrotto per mutamento soggettivo dell’ente resistente,

Considerato che l’ordinanza è stata pubblicata e comunicata via PEC alle parti costituite in data 21.6.2018 e che successivamente il processo non è stato riassunto o proseguito nei termini di legge, in quanto non è stata presentata nuova istanza di fissazione udienza, in seguito all ‘ordinanza interruttiva, né risulta la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 80 co 3 cpa nei termini ivi indicati, per cui lo stesso è da dichiararsi estinto ai sensi dell’art. 80 co 3 e 35 co 2 cpa;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio


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