TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201701918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-07-24, n. 201701918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701918
Data del deposito : 24 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2017

N. 01918/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01424/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2016, proposto da:
Coop. Sociale Artemide - Servizi Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristina Gulisano in Catania, via G. D'Annunzio 158;



contro

Comune di Modica non costituito in giudizio;



per l'esecuzione del giudicato

nascente dal decreto ingiuntivo n. 467/2013 reso dal Tribunale di Modica

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la cooperativa sociale Artemide ha chiesto l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, oltre accessori, nonché la condanna del Comune resistente al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ipotesi di persistente inadempimento. In particolare, parte ricorrente afferma che a fronte di decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di € 47.036,63 oltre interessi e le spese di lite liquidate in € 1.133,00 il Comune ha corrisposto, in data 20 dicembre 2013, l’importo di € 47.036,63 pari alla sorte capitale, ma non ha corrisposto gli interessi, né ha liquidato le spese.

Il Comune di Modica, ritualmente evocato in giudizio non si è costituto.

Alla camera di consiglio del 19 luglio 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato in data il 15 luglio 2016 e che la notifica del titolo esecutivo è stata eseguita presso la sede

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