TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400167
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00167/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01500/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, con sede-OMISSIS-, e da -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia giacomo.sparano@forotorre.it ;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;

per la declaratoria

del diritto d’accesso agli atti, ex art. 116 c.p.a., con conseguente ordine alla -OMISSIS- dell’ostensione di tutti i documenti richiesti con istanza inoltrata a mezzo pec e-OMISSIS-;

e per l’annullamento

della-OMISSIS-della -OMISSIS- trasmessa a mezzo pec in pari data, con la quale è stato espresso diniego alla sopra indicata istanza;

con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione e consegna integrale di copia di quanto richiesto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 30.9.2023 e depositato il 12.10.2023, il -OMISSIS-, con sede-OMISSIS-, ha premesso quanto segue:

- con due verbali n. 23 e n. 24 del 21.7.2023 le è stata contestata la violazione dell’art. 1174 codice della navigazione, per avere, rispettivamente, alle ore 14.00 e alle ore 14.10 dello stesso giorno, con le motobarche “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”, ignorato l’ordine di attendere in rada e di non accostare in banchina, in quanto la stessa era occupata da altre unità intente in operazioni di imbarco e sbarco, e le è stata elevata la sanzione di € 2.064,00 per ciascuna delle due infrazioni;

- reputando illegittimi i suddetti verbali, la -OMISSIS-, quale obbligato in solido (essendo armatrice delle motobarche) ed il -OMISSIS- (quale presunto trasgressore), con istanza del 28.7.2023, chiedevano di visionare ed estrarre copia delle immagini videoregistrate del 21.7.2023, dalle ore 13.30 alle ore 14.30, in maniera tale da poter verificare la movimentazione degli accosti presso il -OMISSIS- prima dell’arrivo delle due loro imbarcazioni;

- con nota prot. 57163 del 14.8.2023, la -OMISSIS-, pur ammettendo di avere la disponibilità delle immagini, ne negava la visualizzazione e l’estrazione di copia, limitandosi a mettere a disposizione due screenshot estrapolati dallo stesso ufficio: - foto n°1 immagine M/B -OMISSIS- CS949 (accosto non autorizzato in data 21.7.2023 ore 14:10 circa);
- foto n°2 immagine M/B -OMISSIS- 2SA713 (accosto non autorizzato in data 21.7.2023 ore 14 circa);

- con nota inviata a mezzo pec in data 14.8.2023, l’instante si dichiarava non soddisfatta della risposta, evidenziando la carenza di motivazioni reali del diniego e l’interesse concreto ad ottenere le immagini richieste in quanto poste a base delle due violazioni contestate coi suindicati verbali, ove si affermava che “ Quanto sopra descritto veniva visionato e registrato dal servizio di videosorveglianza di questo Comando e acquisito agli atti. Redatta relazione dettagliata in atti a parte ”;
inoltre, integrando la richiesta di accesso, la -OMISSIS- chiedeva di acquisire anche la summenzionata “ relazione dettagliata ” dei verbalizzanti;

- nel silenzio della Capitaneria, la deducente inviava nota di sollecito in data 7.9.2023 (la quale, tuttavia, non otteneva risposta), e in data 21.11.2023 una diffida sulla quale, in data 25.11.2023, l’Amministrazione ribadiva il diniego.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui parte ricorrente ha chiesto l’annullamento delle suindicate note con declaratoria della spettanza del diritto di accesso, con conseguente condanna della P.A. all’ostensione completa degli atti richiesti e all’estrazione di copia.

2. Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha depositato la -OMISSIS- avrebbe accolto l’istanza di accesso, invitando l’interessato a comunicare la propria disponibilità per la visione e l’estrazione delle immagini video richieste, precisando di aver accertato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio che la stessa nota è stata recapitata al legale della società istante, a mezzo pec, in data 28.11.2023, in quanto, per un mero errore di sistema (consistente nell’omessa generazione dell'avviso di mancata spedizione), non era andata a buon fine la notifica della medesima nota effettuata, a mezzo pec, in data 21.9.2023.

Alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. Con memoria depositata in data 11.12.2023, i ricorrenti hanno esposto di aver preso atto, a mezzo pec del 1.12.2023, del disguido segnalato dalla P.A. e di aver concordato l’appuntamento per espletare, finalmente, l’accesso agli atti, con l’Ufficio Locamare di Amalfi, in data 5.12.2023.

Nella detta data, tuttavia, veniva concessa la visione solo di una parte della registrazione richiesta, della quale veniva fornita copia su supporto digitale. In particolare, come si ricava dal verbale di accesso, l’Ufficio faceva visionare e consegnava copia di un video riferito al giorno 21.7.2023, dalle ore 13.55 alle ore 14.04. Gli stessi hanno rappresentato che il suddetto video non corrisponde a quanto richiesto ossia la visione e la copia integrale del video riguardante il più ampio arco temporale che va dalle ore 13.30 alle ore 14.30 del 21.7.2023, in quanto solo verificando la posizione e gli accosti di tutte le imbarcazioni presenti in quella fascia oraria sarebbe stato possibile comprendere le manovre compiute dalle imbarcazioni della società. Inoltre, lamentano che la copia parziale concessa è stata consegnata esclusivamente alla società richiedente e non anche al -OMISSIS-, individuato quale trasgressore, il quale ha avanzato in proprio la medesima richiesta ed ha interesse ad ottenere la copia integrale del video e dei documenti richiesti.

Parte ricorrente ha, pertanto, concluso con richiesta di accoglimento della domanda azionata, non potendo condividere la richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, in quanto ad oggi non è stata ancora fornita tutta la documentazione richiesta, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze legali del procedimento, con attribuzione al procuratore, che si è dichiarato anticipatario.

4. Alla camera di consiglio del 18.12.2023, sentito l’avv. Sparano, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.

5.1. Giova richiamare, in via introduttiva, i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa relativamente ai presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale, osservando che, in base alla disciplina prevista per tale forma di accesso dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, la pretesa ostensiva risulta circoscritta sul piano soggettivo, richiedendosi ai fini del relativo riconoscimento la sussistenza di un interesse conoscitivo finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Infatti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, sono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto coloro che abbiano un interesse “ diretto ”, “ concreto ” ed “ attuale ”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 1 gennaio 2019, n. 249 e sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043). Dunque, la richiesta legittimazione attiva è configurata in relazione al requisito della “ strumentalità ” dell’accesso, declinato dal citato art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale – e non meramente emulativo o potenziale – connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso. Sul punto è stato evidenziato in giurisprudenza che la nozione di “ strumentalità ” – relativamente alla figura dell’accesso c.d. “ ordinario ” di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2017 n. 2269;
Id., sez. III, 16 maggio 2016 n. 1978 e sez. IV, 6 agosto 2014 n. 4209). In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116). L’assetto delineato corrisponde, in particolare, alla definizione in via legislativa – operata nel contesto dell’istituto dell’accesso documentale – “ di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte, l’una alla più ampia trasparenza dell’amministrazione, l’altra ad escludere tutela a quelle istanze meramente pretestuose o comunque ingiustificate ” (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 249/2019, cit.). Nella stessa ottica è stato evidenziato che “ il diritto all’accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale – non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata;
ne consegue che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante
” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 settembre 2017, n. 4346). A tal fine è richiesta – alla luce del disposto contenuto nell’articolo 25, comma 2, L. n. 241/1990, secondo cui «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata» – una puntuale e specifica deduzione delle finalità dell’accesso nell’ambito dell’istanza di ostensione, in modo da consentirne la valutazione in ordine alla ricorrenza del nesso di strumentalità previsto dall’art. 22 L. n. 241/1990, come altresì ribadito nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 marzo 2021, n. 4.

Dunque, sul piano dei presupposti, va ribadito che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, mentre è precluso sia all'amministrazione detentrice del documento sia al giudice adito ai sensi dell'art. 116 c.p.a. qualunque valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, salva l'evidente ed assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla L. n. 241 del 1990 (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. II, 3 novembre 2022, n. 9603;
sez. VI, 16 maggio 2022 n. 3798;
id. 1 giugno 2022 n. 3798).

5.2. Facendo applicazione delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, il diniego di ostensione, sia pure parziale, opposto dalla Capitaneria di porto di Salerno – prima con la-OMISSIS-poi con la nota datata 21.9.2023 e, infine, in sede di ultimo accesso eseguito in data 5.12.2023 – non può trovare alcuna valida giustificazione.

Invero, osserva il Collegio, trattasi nella fattispecie all’esame di documentazione la cui conoscenza integrale si palesa come utile ai fini dell’eventuale difesa giudiziale degli interessi giuridici dell’instante, come sopra delineati, risultando altresì evidente che l’ostensione degli stessi non è tale da violare alcun altro interesse giuridicamente rilevante, destinato comunque a recedere, nel bilanciamento dei valori in gioco, sull’interesse difensivo dell’instante.

In quanto operatore economico autorizzato ad effettuare manovre nel porto di Amalfi, la ricorrente è portatrice certamente di una situazione differenziata e qualificata, rispetto al quisque de populo od al semplice utente, che la abilita a conoscere tutti i dati riguardanti lo svolgimento delle attività riferite alle proprie imbarcazioni, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, siano state colpite da sanzioni amministrative.

Non può, dunque, convenirsi sulla richiesta della parte pubblica di declaratoria della cessazione della materia del contendere, risultando evidente che né le due immagini inizialmente offerte in comunicazione né il video parziale delle operazioni compiute il giorno 21.7.2023 (limitato alla fascia oraria dalle h. 13.55 alle h. 14.04, anziché, come richiesto, dalle ore 13.30 alle ore 14.30) siano in grado di soddisfare compiutamente l’interesse difensivo della Società Cooperativa armatrice a verificare in modo completo la dinamica degli accosti presso il-OMISSIS-anche poco prima e dopo l’arrivo dei due natanti di proprietà.

Analogo interesse va riconosciuto al sig. -OMISSIS-, oltre che in qualità di legale rappresentante pro tempore della società anche in proprio, essendo stato individuato come trasgressore nei summenzionati verbali, come tale tenuto in via principale al pagamento delle relative sanzioni.

5.3. In conclusione, il ricorso va accolto, facendo obbligo all’Amministrazione di consentire l’accesso all’intera documentazione oggetto delle istanze presentate, come sopra specificate.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo.

7. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per cui va disposto l'oscuramento della denominazione della società e delle generalità del suo legale rappresentante nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare i ricorrenti.

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