TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-01-15, n. 202400167
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Testo completo
Pubblicato il 15/01/2024
N. 00167/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, con sede-OMISSIS-, e da -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia giacomo.sparano@forotorre.it ;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per la declaratoria
del diritto d’accesso agli atti, ex art. 116 c.p.a., con conseguente ordine alla -OMISSIS- dell’ostensione di tutti i documenti richiesti con istanza inoltrata a mezzo pec e-OMISSIS-;
e per l’annullamento
della-OMISSIS-della -OMISSIS- trasmessa a mezzo pec in pari data, con la quale è stato espresso diniego alla sopra indicata istanza;
con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione e consegna integrale di copia di quanto richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 30.9.2023 e depositato il 12.10.2023, il -OMISSIS-, con sede-OMISSIS-, ha premesso quanto segue:
- con due verbali n. 23 e n. 24 del 21.7.2023 le è stata contestata la violazione dell’art. 1174 codice della navigazione, per avere, rispettivamente, alle ore 14.00 e alle ore 14.10 dello stesso giorno, con le motobarche “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”, ignorato l’ordine di attendere in rada e di non accostare in banchina, in quanto la stessa era occupata da altre unità intente in operazioni di imbarco e sbarco, e le è stata elevata la sanzione di € 2.064,00 per ciascuna delle due infrazioni;
- reputando illegittimi i suddetti verbali, la -OMISSIS-, quale obbligato in solido (essendo armatrice delle motobarche) ed il -OMISSIS- (quale presunto trasgressore), con istanza del 28.7.2023, chiedevano di visionare ed estrarre copia delle immagini videoregistrate del 21.7.2023, dalle ore 13.30 alle ore 14.30, in maniera tale da poter verificare la movimentazione degli accosti presso il -OMISSIS- prima dell’arrivo delle due loro imbarcazioni;
- con nota prot. 57163 del 14.8.2023, la -OMISSIS-, pur ammettendo di avere la disponibilità delle immagini, ne negava la visualizzazione e l’estrazione di copia, limitandosi a mettere a disposizione due screenshot estrapolati dallo stesso ufficio: - foto n°1 immagine M/B -OMISSIS- CS949 (accosto non autorizzato in data 21.7.2023 ore 14:10 circa); - foto n°2 immagine M/B -OMISSIS- 2SA713 (accosto non autorizzato in data 21.7.2023 ore 14 circa);
- con nota inviata a mezzo pec in data 14.8.2023, l’instante si dichiarava non soddisfatta della risposta, evidenziando la carenza di motivazioni reali del diniego e l’interesse concreto ad ottenere le immagini richieste in quanto poste a base delle due violazioni contestate coi suindicati verbali, ove si affermava che “ Quanto sopra descritto veniva visionato e registrato dal servizio di videosorveglianza di questo Comando e acquisito agli atti. Redatta relazione dettagliata in atti a parte ”; inoltre, integrando la richiesta di accesso, la -OMISSIS- chiedeva di acquisire anche la summenzionata “ relazione dettagliata ” dei verbalizzanti;
- nel silenzio della Capitaneria, la deducente inviava nota di sollecito in data 7.9.2023 (la quale, tuttavia, non otteneva risposta), e in data 21.11.2023 una diffida sulla quale, in data 25.11.2023, l’Amministrazione ribadiva il diniego.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui parte ricorrente ha chiesto l’annullamento delle suindicate note con declaratoria della spettanza del diritto di accesso, con conseguente condanna della P.A. all’ostensione completa degli atti richiesti e all’estrazione di copia.
2. Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha depositato la -OMISSIS- avrebbe accolto l’istanza di accesso, invitando l’interessato a comunicare la propria disponibilità per la visione e l’estrazione delle immagini video richieste, precisando di aver accertato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio che la