TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-10-28, n. 202300845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. III, sentenza 2023-10-28, n. 202300845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300845
Data del deposito : 28 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2023

N. 00845/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01237/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Grandi Stazioni Retail S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B G M, A P e P S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, 21;



nei confronti

Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 20 ottobre 2022, n. 190, comunicata con nota prot. n. 22740/2022 in pari data, recante “ Tariffe per l’accesso agli spazi destinati a servizi di accoglienza ed assistenza ai passeggeri nelle stazioni gestite da Grandi Stazioni Retail S.p.A. – conclusione del procedimento avviato con delibera n. 97/2021, del 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ” nella parte in cui prescrive a Grandi Stazioni Retail S.p.A. di sottoporre all’Autorità entro tre mesi dalla data di adozione della medesima Delibera con riferimento agli spazi destinati a servizi di accoglienza ed assistenza passeggeri ricadenti all’interno delle stazioni dalla stessa gestita ed in relazione agli anni 2020 e 2021, tariffe non superiori al costo della loro fornitura aumentato di un profitto ragionevole in conformità ai criteri e alle modalità del vigente quadro normativo e regolatorio, provvedendo pertanto a:

- escludere dai relativi costi l’avviamento;

- adottare, il criterio dell’incidenza delle superfici calpestabili di cui alla summenzionata delibera 84/2016, ovvero un criterio o insieme di criteri alternativi “ parametrici/estimativi ”;

- adottare, con riferimento alla modulazione delle tariffe degli spazi di stazione, criteri chiari e oggettivi per l’individuazione delle relative aree ai sensi della misura 48 della delibera n. 96/2015;

nonché applicare, nelle more della valutazione delle predette tariffe, il regime delle modulazioni tariffarie vigente prima del 1° gennaio 2020 e i relativi sconti per le aree sopraelevate; applicare, con riferimento al WACC , parametri beta equity ed equity risk premium previsti dalla misura 20 della delibera ART n. 96/2015, determinati rispettivamente nella misura pari allo 0,7 e al 5%;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti e, in particolare, della delibera dell’Autorità del 1 luglio 2021, n. 97, recante la comunicazione di avvio del procedimento; nonché, ove occorrer possa, della delibera dell’Autorità del 13 novembre 2015, n. 96 (recante: “ Principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria ”), della delibera del 21 luglio 2016, n. 84; della delibera dell’1 ottobre 2019, n. 130; della delibera del 16 gennaio 2014, n. 5;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Grandi Stazioni Retail S.p.A. il 1/8/2023:

- della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 31 maggio 2023, n. 95, recante “ approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse ”, nella parte in cui dispone – Misura 18 e 45 – l’esclusione dell’avviamento dalle immobilizzazioni materiali e immateriale che compongono Capitale Investito Netto (CIN); e ove non individua – Misura 48 – criteri chiari ed oggettivi per la modulazione dei corrispettivi; e ove non stabilisce – Misura 62 – elementi sufficienti per la corretta indicazione del criterio di ponderazione ( driver ) in tema di contabilità regolatoria; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti e, in particolare, della delibera dell'Autorità del 27 gennaio 2023, n. 11, recante l’avvio della consultazione “ Revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse. Avvio del procedimento e indizione di una consultazione ” e i relativi allegati; nonché, di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare, le Delibere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 20 ottobre 2022, n. 190, del 1° luglio 2021, n. 97, del 13 novembre 2015, n. 96, del 21 luglio 2016, n. 84; del 1° ottobre 2019, n. 130 e del 16 gennaio 2014, n. 5.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Grandi Stazioni Retail S.p.A. il 3/10/2023:

della nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 3 agosto 2023, Prot. n. 0034589/2023, recante “ verifica attuazione prescrizioni relative alle tariffe anni 2020 e 2021 ”; dell'Allegato alla predetta nota recante “ Verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite a Grandi Stazioni Retail S.p.A. con delibera n. 190/2022, relativamente alla rideterminazione delle tariffe per l’accesso agli spazi destinati a servizi di accoglienza ed assistenza ai passeggeri per gli anni 2020 e 2021: profili di criticità rimanenti in esito all’analisi preliminare svolta ”; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti e, in particolare, della nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 19 settembre 2023, Prot. n. 0045599/2023, comunicata a mezzo PEC in pari data, recante “ verifica ottemperanza prescrizioni relative alle tariffe anni 2020 e 2021 ”, nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il successivo ricorso per motivi aggiunti e, in particolare, le Delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 31 maggio 2023, n. 95, del 27 gennaio 2023, n. 11, e i relativi allegati, del 20 ottobre 2022, n. 190, del 1° luglio 2021, n. 97, del 13 novembre 2015, n. 96, del 21 luglio 2016, n. 84; del 1° ottobre 2019, n. 130 e del 16 gennaio 2014, n. 5.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, di Trenitalia S.p.A. e di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Grandi Stazioni Retail S.p.A., odierna ricorrente, è una società costituita mediante scissione parziale e non proporzionale della società Grandi Stazioni S.p.A. (oggi Grandi Stazioni Rail S.p.A.), con atto a rogito Notaio Castellini del 28 giugno 2016, ed affidataria delle convenzioni sottoscritte in data 4 luglio 2016 con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l. per l’utilizzazione e la riqualificazione degli spazi commerciali di 14 principali stazioni ferroviarie italiane ( id est , Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale), ivi inclusi gli spazi dedicati agli operatori ferroviari Trenitalia S.p.A. e Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., odierne parti controinteressate.

L’intero capitale sociale di Grandi Stazioni Retail era successivamente ceduto nel corso del mese di luglio del 2016 agli investitori privati selezionati con la procedura competitiva indetta in data 16 novembre 2015, conclusa con l’assegnazione a favore di Alba Bidco S.p.A., società indipendente e non collegata ad alcuna impresa operante nel settore ferroviario; all’esito di tale operazione, Grandi Stazioni Retail fuoriusciva dal gruppo Ferrovie dello Stato.

Quindi, aveva luogo la fusione inversa di Alba Bidco in Grandi Stazioni Retail, a seguito della quale nel bilancio di Grandi Stazioni Retail relativo all’esercizio 2017 era iscritto l’avviamento pari al maggior valore pagato da Alba Bidco ai soci venditori per l’acquisizione della società target rispetto al valore delle attività acquisite e passività assunte alla data di acquisizione del controllo (cfr. studio del 30.07.2021 condotto da Brattle, intitolato “ Le Tariffe delle sale lounge di Grandi Stazioni Retail SpA ”, pag. 19).

Con la delibera n. 130/2019 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti imponeva ai gestori di stazione di integrare i sistemi tariffari elaborati ai sensi della delibera dell’Autorità n. 96/2015,

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