TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-15, n. 202301688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-03-15, n. 202301688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301688
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2023

N. 01688/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03680/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3680 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Santa Maria a Vico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n°-OMISSIS- a firma del R.U.P., qualificato come “avvio procedimento per la revoca dell’aggiudicazione del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di lampade votive del comune di Santa Maria a Vico (CE) e della proroga tecnica disposta con determina n. -OMISSIS- notificato alla Ditta ricorrente, a mezzo P.E.C., in data 04.07.2022;

b) della determina n° -OMISSIS-adottata dal Responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri-Ambiente-Commercio” del Comune di Santa Maria a Vico, trasmessa in data 22.07.2022 a mezzo P.E.C., unitamente alla nota di accompagnamento prot. n° -OMISSIS-

c) della nota prot. n° -OMISSIS-, emessa dal Responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri-Ambiente Commercio” del Comune di Santa Maria a Vico;

d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto e/o comunicato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della determina n° -OMISSIS-, adottata dal Responsabile del Settore “Urbanistica-Cimiteri-Ambiente-Commercio” del Comune di Santa Maria a Vico, notificata in data 04.11.2022 a mezzo P.E.C.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Maria a Vico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Santa Maria a Vico, dopo averle comunicato l’avvio del procedimento in data 4 luglio 2022, ha disposto la revoca della proroga tecnica del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di lampade votive di cui alle determinazioni n. -OMISSIS-

Premette la ricorrente che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica-Cimiteri-Patrimonio n. -OMISSIS- veniva bandito l’appalto per la “ Gestione Servizi Cimiteriali e Servizio Elettrico di Lampade Votive di durata anni tre ”;

- all’esito dell’espletamento della procedura si aggiudicava la gara e sottoscriveva il relativo contratto in data 7 marzo 2019;

- con determina dell’8 gennaio 2021 veniva indetta una nuova gara per “ L’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di lampade votive di durata di anni 5 ” e il bando veniva pubblicato in data 7 aprile 2021, demandandone l’espletamento alla S.U.A. di Caserta;

- con decreto prot. n.-OMISSIS-, la Centrale di committenza disponeva l’aggiudicazione in suo favore;

- nelle more dello svolgimento delle operazioni di gara, la Stazione appaltante, “… al fine di evitare una interruzione del servizio che riveste valenza sociale ”, disponeva due proroghe tecniche (determina n. -OMISSIS-, per tre mesi fino al 31 luglio 2021 e, determina n.-OMISSIS-, fino alla conclusione della procedura di affidamento definitivo della nuova gara di appalto) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto n. -OMISSIS-

- per sottoscrivere il nuovo contratto presentava tutta la documentazione necessaria;

- ciò, nondimeno, veniva successivamente a conoscenza che in data 23 dicembre 2021 (ossia il giorno seguente la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione della nuova gara da parte della S.U.A.), il Responsabile del Settore Urbanistica e Cimitero del Comune di Santa Maria a Vico, unitamente al Responsabile del Settore Finanziario dello stesso Ente, presentavano denuncia alla competente Procura della Repubblica, in quanto, da “ un controllo contabile effettuato, sarebbero risultati importanti ammanchi a seguito della rilevata discrepanza tre le entrate dei servizi cimiteriali e le somme effettivamente presenti e depositate presso le casse del Comune ”;

- in particolare, prendeva contezza dell’indagine avviata dalla Procura in quanto in data 20 aprile 2022 il titolare della ditta e gli altri indagati venivano sottoposti a perquisizione personale e locale con sequestro probatorio per l’accertamento dei reati di cui agli artt. 314, 476, 493 c.p.;

- nonostante la presentazione della denuncia (dicembre 2022), il medesimo Responsabile del Settore non prendeva alcun provvedimento consentendo lo svolgimento del servizio in proroga fino all’inoltro, in data 4 luglio 2022, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (dopo 6 mesi dalla denuncia e

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