TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202300684
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Pubblicato il 28/09/2023
N. 00684/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2023, proposto da
G F P, rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ares Sardegna - Azienda Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P T, R F, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R F in Sanluri, via Ungaretti, 9;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale dell’ARES n. 323 del 30 gennaio 2023 (modificata dalla determinazione dirigenziale n. 567 del 24 febbraio 2023) e dei suoi allegati B) e C) aventi ad oggetto “ Procedura Selettiva per titoli e colloquio Omnibus - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti relativi al profilo di Assistente Amministrativo Cat. C per le necessità assunzionali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sardegna: ASL - SASSARI / ASL - GALLURA / ASL - OGLIASTRA / ASL - NUORO / ASL - ORISTANO / ASL - MEDIO CAPIDANO / ASL - SULCIS / ASL - CAGLIARI /AOU-SASSARI / AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA/ AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI ”;
In via subordinata:
- della determinazione del Direttore Generale dell'ARES n. 272 del 2 dicembre 2022 e dell’allegato bando avente ad oggetto “ Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Assistente Amministrativo – Cat. C per le necessità assunzionali dell'ARES, ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. L. 17 luglio 2020 n. 77) e dell'art. 6, comma 23 della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021 ”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale anche ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ares Sardegna - Azienda Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
G F P ha agito in giudizio per l’annullamento della determinazione dirigenziale dell’ARES n. 323 del 30.01.2023 (modificata dalla determinazione dirigenziale n. 567 del 24.02.2023) e degli allegati B) e C), inerenti la “ Procedura Selettiva per titoli e colloquio Omnibus - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti relativi al profilo di Assistente Amministrativo Cat. C per le necessità assunzionali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Sardegna: ASL - SASSARI / ASL - GALLURA / ASL - OGLIASTRA / ASL - NUORO / ASL - ORISTANO / ASL - MEDIO CAPIDANO / ASL - SULCIS / ASL - CAGLIARI / AOU-SASSARI / AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE SARDEGNA/ AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI ”.
In via subordinata ha chiesto l’annullamento della determinazione del Direttore Generale dell’ARES n. 272 del 02.12.2022 e del relativo bando, aventi ad oggetto la stessa procedura.
In fatto ha allegato che l’ARES Sardegna, con determinazione del Direttore Generale n. 272 del 02.12.2022, ha indetto la “ Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Assistente Amministrativo – Cat. C per le necessità assunzionali dell’ARES, ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. L. 17 luglio 2020 n. 77) e dell’art. 6, comma 23 della Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021 ”.
Il bando allegato a tale determina prevedeva che le aziende del SSR assumessero degli assistenti amministrativi cat. C, di cui 10 posti presso l’ASL Nuoro.
Nel termine previsto la ricorrente ha inoltrato la domanda di partecipazione, dichiarando di possedere i requisiti specifici richiesti, posto che prestava servizio come impiegata, cat. C, presso il CUP dell’ASL Nuoro, essendo stata assunta da azienda privata che fornisce parte del personale a tale Azienda Sanitaria.
L’Amministrazione resistente, con la determinazione dirigenziale n. 323 del 30.01.2023 (modificata dalla determinazione dirigenziale n. 567 del 24.02.2023), ha tuttavia inserito tra gli esclusi (elenco B) la ricorrente, per ritenuta “ carenza requisito lettera A sez. 1.2 art. 1 del Bando ”.
In data 4.03.2023 la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo per ottenere l’annullamento in autotutela di tale determinazione e la rettifica del suddetto provvedimento, ma l’Amministrazione non si è pronunciata, con conseguente necessità di agire in questa sede.
In diritto la ricorrente ha eccepito: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1.2 e 5 del Bando, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e illogicità, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 23, L.R. n. 17/2021 e dell’art. 2, comma 5 bis, del Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34.
In particolare, ad avviso della ricorrente, l’Amministrazione l’avrebbe erroneamente esclusa dalla procedura selettiva per mancanza del requisito “specifico” previsto dalla “lettera A sez. 1.2, art. 1 del Bando”, ritenendo che la stessa non avesse maturato un’esperienza professionale presso Aziende del SSR della Sardegna nei 36 mesi antecedenti alla data del 22.12.2021.
In particolare, secondo la ricorrente, atteso che l’art.